COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S. CALCETTO LIGNANO (Coppa Italia Calcio a 5) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. MANIAGO – A.S. CALCETTO LIGNANO, disputata il 01.10.2011 a carico di SICA Francesco (in C.U. n. 29 del 06.10.2011)
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO della A.S. CALCETTO LIGNANO (Coppa Italia Calcio a 5) in merito al provvedimento
disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. MANIAGO – A.S. CALCETTO LIGNANO,
disputata il 01.10.2011 a carico di SICA Francesco (in C.U. n. 29 del 06.10.2011)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 29 dd 06.10.2011, il G.S.T. infliggeva a SICA Francesco,
tesserato della A.S. CALCETTO LIGNANO, la squalifica sino al 4 gennaio 2012 ai sensi dell’art. 19,
punto 1, lett. f) C.G.S., perché, al 20’ del secondo tempo, dopo essere stato ammonito dall’arbitro per
proteste a seguito della quinta rete messa a segno dalla squadra avversaria, all’esibizione del cartellino
giallo proferiva grave espressione ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara e, dopo aver abbassato
la testa, si avvicinava all’Arbitro stesso con l’intento di colpirlo con la fronte sul volto; il Direttore di Gara,
accortosi delle intenzioni del SICA, indietreggiava repentinamente di un metro e mezzo ed evitava il
contatto; a questo punto, il SICA rialzava lo sguardo e continuava ad avvicinarsi all’Arbitro con
atteggiamento provocatorio e, con la spalla destra, urtava volontariamente e con energia la spalla destra
del Direttore di Gara, facendolo arretrare di un passo, ma senza arrecargli conseguenze; il predetto
calciatore usciva dal recinto di gioco, salvo poi ritornarvi immediatamente prima della ripresa del gioco
per chiedere la chiave dello spogliatoio ai compagni di squadra; anche in tale occasione rivolgeva a gran
voce grave ingiuria e minaccia nei confronti dell’Arbitro.
La sanzione veniva aggravata, in quanto il SICA era il capitano della propria squadra (art. 73 N.O.I.F.).
Avverso le decisioni del G.S.T., con immediato reclamo del 06.10.2011 veniva proposto ricorso dallo
stesso SICA Francesco, nella sua veste di presidente della A.S. CALCETTO LIGNANO, fornendo una
diversa ricostruzione dell’occorso.
In particolare, sulla premessa che anche in una gara svoltasi nel corso della precedente annata sportiva
c’era già stata animosità con il medesimo Direttore di Gara, che anche in quella occasione aveva
assunto severi provvedimenti disciplinari nei confronti di calciatori della A.S. CALCETTO LIGNANO, si
evidenziava l’assenza di qualsiasi volontà di tentare di colpire l’Arbitro.
Alla luce di un tanto, ritenendo che la descrizione della dinamica dell’espulsione riportata nel comunicato
non corrispondesse a quella effettiva, veniva richiesto il riesame della vicenda ed in conseguenza una
congrua riduzione della squalifica a tempo comminata dal G.S.T.
Esaminati gli atti alla riunione del 24.11.2011, la C.D.T. ritiene di dover integralmente confermare il
provvedimento disciplinare oggetto di reclamo.
In premessa, va doverosamente rammentato che, in ragione dei regolamenti processuali (Art. 35, co.
1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’Arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in
occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera negazione – ovvero alternativa
reinterpretazione di parte – dei fatti verificatisi durante la gara ed al termine della stessa, resa dal
reclamante.
Nella fattispecie, il referto arbitrale è chiaro, coerente ed assai dettagliato nel ricostruire la dinamica
degli eventi, che poi hanno portato alla adozione dei provvedimenti assunti dal G.S.T., tenendo pur
conto del fatto che lo stesso G.S.T. aveva altresì, in vista della adozione degli atti di sua competenza,
provveduto a chiedere chiarimenti al Direttore di Gara, chiarimenti poi resi ed integralmente confermativi
dei contenuti del referto.
La dinamica dei fatti, pertanto, sulla scorta delle acquisizioni processuali, utilizzabili per l’adozione della
decisione della C.D.T., risulta non suscettibile di essere messa in discussione.
Segnatamente, risulta che dopo la notifica di una ammonizione, comminata per avere protestato nei
confronti di una decisione dell’Arbitro, il sig. Francesco SICA ha rivolto grave espressione ingiuriosa nei
confronti del direttore di gara, tentando poi di colpirlo non riuscendo nell’intento per il repentino
indietreggiare dell’Arbitro; successivamente, lo stesso SICA urtava volontariamente e con energia la
spalla del direttore di gara, facendolo indietreggiare di un passo. Anche dopo la notifica dell’espulsione,
il SICA proseguiva ad ingiuriare e minacciare l’Arbitro; va infine aggiunto che, pur avendo le funzioni di
accompagnatore della propria squadra, all’atto di sottoscrivere il rapportino di fine gara il SICA
nemmeno si scusava nei confronti del Direttore di Gara.
La C.D.T., preso atto di quanto sopra, ritiene pertanto di dover confermare integralmente i
provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. ritenendoli assolutamente congrui, condivisibili e
pienamente coerenti con i connotati delle condotte sopra descritte, tenendo conto altresì del ruolo di
SICA, capitano della propria squadra (art. 73 N.O.I.F., il cui quarto comma stabilisce che «è dovere del
Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a
reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal
Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo
carico»).
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG così decide:
- respinge il reclamo proposto dal sig. Francesco SICA, quale presidente di A.S. CALCETTO LIGNANO
- conferma la squalifica sino al 4 gennaio 2012, irrogata dal G.S.T. al calciatore Francesco SICA;
- dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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