COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO del sig. GianPiero BERTOLINI e della ASD VIGONOVO-RANZANO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO del sig. GianPiero
BERTOLINI e della ASD VIGONOVO-RANZANO.
Con raccomandata 30 agosto 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32/4 C.G.S., deferiva a
questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. GianPiero BERTOLINI e la stessa ASD VIGONOVORANZANO,
contestando loro, rispettivamente: quanto al sig. BERTOLINI, la violazione dell’art. 1 c. 1
C.G.S. in relazione all’art. 38 delle NOIF per aver consentito al Sig. Giuliano Gava di svolgere l’attività di
tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società ASD VIGONOVO-RANZANO”;
quanto alla Società, la responsabilità diretta ex art. 4/1 C.G.S. in relazione alla condotta
antiregolamentare ascritta al proprio presidente.
Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT per l'udienza del 24.11.2011, alla
presenza della Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota,
compariva il sig. BERTOLINI personalmente e quale presidente della Società, assistito da due dirigenti
societari; lo stesso BERTOLINI; quale presidente della ASD VIGONOVO-RANZANO, aveva inviato
tempestiva memoria difensiva.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità
degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle
seguenti sanzioni:
Gianpiero BERTOLINI e dell’ASD
VIGONOVO RANZANO
Quanto al presidente GianPiero BERTOLINI la inibizione per TRE mesi;
Quanto alla ASD VIGONOVO-RANZANO: € 500 (cinquecento) di ammenda.
L’incolpato ha concluso per sé e per la Società chiedendo il proscioglimento, dopo aver escluso il
proprio interesse a patteggiare la sanzione ex art. 23 C.G.S..
Motivi della decisione: la C.D.T. reputa infondato il deferimento.
Nel fascicolo c’è la comunicazione 17.05.2011 con cui il Collegio Arbitrale presso la LND ha rimesso alla
Procura Federale gli atti del procedimento instaurato dall’allenatore per ottenere il pagamento del
proprio premio tesseramento. Interessa in questa sede il provvedimento, non appellabile, assunto dal
Collegio Arbitrale e pubblicato in c.u.177 del 16/05/2011 LND.
In particolare, interessa l’espresso presupposto su cui si fonda la pronuncia del Collegio Arbitrale, per
cui “…l’allenatore dilettante Giuliano Gava, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della
FIGC, adiva questo Collegio…”.
A sensi dell’art. 38 NOIF, “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono
chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.” Letteralmente,
la richiesta di tesseramento è attività riservata al tecnico, intuitivamente esclusa al governo da parte
della società, la quale una volta verificato che quel nominativo sia effettivamente inserito nel ruolo tenuto
dal Settore Tecnico, deve presumere che il tecnico esegua (o abbia eseguito) quegli adempimenti verso
la Federazione che sono di sua propria esclusiva competenza.
Atteso che l’art. 3 C.G.S. dispone che “Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono
responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo
diversa disposizione”, non essendoci in proposito alcuna “diversa disposizione”, la C.D.T. ritiene di poter
escludere che il presidente abbia agito anche con una colpa minima.
Né dagli atti emerge un qualsiasi elemento che deponga in capo al presidente per una coscienza della
antigiuridicità del fatto di cui è stato incolpato. Al contrario, tutti gli elementi, inclusa la condotta
processuale assunta avanti al Collegio Arbitrale depongono in senso opposto. È evidente infatti che,
convenuta avanti al Collegio Arbitrale per il pagamento del premio concordato, la Società avrebbe ben
potuto fondatamente difendersi affermando che il tecnico era inadempiente per non aver regolarizzato il
proprio tesseramento. Non lo ha fatto: evidentemente non ne era al corrente. Per accertare il vizio di
tesseramento del tecnico, avrebbe dovuto compiere uno sforzo investigativo non richiestole dalla
normale diligenza occorrente.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG, rigetta il deferimento perché infondato.
Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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