COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. TORVISCOSA (campionato Eccellenza) in merito alla sanzione della squalifica per tre gare effettive del proprio calciatore SANNINO Francesco (in C.U. n° 46 del 01.12.2011).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell'A.S.D. TORVISCOSA (campionato Eccellenza) in merito alla sanzione della squalifica per tre gare effettive del proprio calciatore SANNINO Francesco (in C.U. n° 46 del 01.12.2011). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 46 dd. 01.12.2011 il G.S.R. infliggeva al calciatore SANNINO Francesco la squalifica per tre gare effettive “Perché, dopo essere stato espulso a seguito di doppia ammonizione, proferiva espressione ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, nel mentre usciva dal terreno di gioco ”. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. TORVISCOSA impugnava tale pronuncia, negando che il proprio calciatore avesse indirizzato al Direttore di Gara l’espressione ingiuriosa da questi indicata a referto ed affermando che la sconveniente terminologia usata dal calciatore fosse stata indirizzata a sé stesso in segno di “una sorta di autocritica a voce alta”. Affermava poi che la verità di tale impostazione sarebbe stata supportata da immagini televisive, le quali “non danno la sensazione che dopo un primo momento, dalla decisione arbitrale che segue il fallo, di espellere il giocatore torviscosino, vi siano particolari strascichi polemici…”. Il reclamo è infondato. La refertazione è chiara e netta, e l’ingiuria testualmente riportata non si presta a interpretazioni alternative: l’Arbitro attesta che, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, il calciatore “uscendo dal recinto di gioco mi dava del …”. Dell’intrinseca offensività verbale dell’espressione profferita dal calciatore, non è dato dubitare, e non ne dubita neppure la reclamante. Quanto all’indirizzo della espressione ingiuriosa, giova ricordare che quanto riportato dall’Arbitro a referto ha valenza di prova privilegiata in forza dell’art. 35/1 C.G.S., per cui “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. L’esposizione di fatti alternativi non compatibili con la descrizione arbitrale non è ammessa dall’Ordinamento Sportivo. Inammissibile nel frangente è la prova televisiva: in proposito va ricordato che, ancora in forza dell’art. 35 C.G.S., in questo caso del suo comma 1.2, gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova le riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, al fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, “qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, ipotesi che non ricorre nel frangente all’esame della C.D.T.. Il successivo comma 1.3 del medesimo art. 35 C.G.S. prevede una serie di utilizzabilità della prova televisiva avanti al G. S. Nazionale (quale giudice di primo e non di secondo grado) rigorosamente ed espressamente legata al mondo professionistico; e il seguente comma 1.4. estende le disposizioni di cui al punto 1.3. al mondo dilettantistico solo “limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema”. Neppure tale ipotesi ricorre. Peraltro, va detto, la società non ha indicato “quali” filmati avrebbe voluto porre a supporto della sua tesi, né li ha in alcun modo allegati al reclamo, sì che, anche se in ipotesi fossero stati considerati ammissibili, comunque la C.D.T. non avrebbe avuto modo di esaminarli. Circa la quantificazione della sanzione, all’espulsione dal campo fa seguito automaticamente la sanzione minima della squalifica per una gara (cfr. art. 19/10 C.G.S.); alla espressione ingiuriosa del calciatore nei confronti dell’Arbitro, consegue come sanzione minima la squalifica per due giornate (cfr. art. 19/4 lett. a) C.G.S.). Pertanto, alla luce dei fatti e della normativa vigente, il G.S.T. ha applicato al calciatore la sanzione minima possibile, evidentemente in considerazione della portata non particolarmente grave delle violazioni a lui riferite. P. Q. M. La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone per l’incasso della tassa relativa.
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