COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. VARMO (Campionato Promozione) in merito alla sanzione della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore MORO Alberto (in C.U. n° 46 del 01.12.2011).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell'A.S.D. VARMO (Campionato Promozione) in merito alla sanzione della squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore MORO Alberto (in C.U. n° 46 del 01.12.2011). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 46 dd. 01.12.2011 il G.S.R. infliggeva al calciatore MORO Alberto la squalifica per quattro gare effettive “Per essere stato espulso al 22’ del secondo tempo perché, dopo essersi alzato da terra a seguito di un contrasto di gioco, protestava nei confronti dell’arbitro e, appoggiato il proprio petto su quello del direttore di gara, gli inferiva una leggera spinta, facendolo indietreggiare di un passo senza causargli alcuna conseguenza; nella circostanza proferiva espressioni blasfeme; perché, nell’allontanarsi dal terreno di gioco, persisteva con le proteste e con le frasi blasfeme”. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. VARMO impugnava tale pronuncia con un laconico testo che –per la sua peculiarità- la C.D.T. ritiene di riprodurre per esteso nel continuo intento di educare i tesserati, lettori del c.u., alla conoscenza delle norme e ad un corretto utilizzo dello strumento dell’impugnazione dei provvedimenti del G.S.T., a meri fini didattici: “comunichiamo ricorso alla Commissione Disciplinare Regionale avverso squalifica di quattro giornate nostro calciatore MORO ALBERTO pubblicata sul comunicato n.46 del 01-12-2011 ritenendola eccessiva per quanto successo. Chiediamo cortesemente di essere sentiti per illustrare le nostre motivazioni. Chiediamo altresì l’addebito tassa reclamo. Il Presidente”. Pur essendo stato tempestivamente inoltrato, il reclamo è manifestamente inammissibile. Infatti, ai sensi dell’art. 33/5 C.G.S. “il reclamo deve essere motivato”. Né è ammissibile la richiesta di essere sentiti per esporre (“illustrare”) in sede di audizione le motivazioni del reclamo. Infatti il reclamo deve contenere in sé già all’origine gli elementi concreti di censura all’operato del G.S.T. in termini sufficientemente chiari onde permettere alla C.D.T. di comprendere quale sia la materia del contendere, quale sia (per esempio) l’errore di valutazione in cui la società ritiene che sia incappato il G.S.T. o, eventualmente, quali circostanze la reclamante adduca per scalfire la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara. Attività, quest’ultima, faticosa giacché come è noto, gli atti ufficiali di gara sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S.. Il semplice riferire che la sanzione sia “eccessiva” resta una valutazione intima, soggettiva, della reclamante, che non trasmette il contenuto alla C.D.T. (la società ha impugnato la squalifica, letteralmente, “ritenendola eccessiva”: è la società che la ritiene eccessiva, ma ci deve spiegare perché non accetti quel provvedimento). Se il reclamo non si fonda su una concreta “motivazione” oggettivamente percepibile, non permette alla C.D.T. di intendere gli argomenti da porre alla base della propria decisione per convincerla a modificare il provvedimento del G.S.T. P. Q. M. La C.D.T. FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’incasso della tassa relativa. Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
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