COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 09/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PICHETTI FABIO E FINO AL 31.1.2012 A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATORI ADRIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 1.12.2011 (Gara: VIS SUBIACO – SPORTING TIVOLI del 27.11.2011 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 09/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PICHETTI FABIO E FINO AL 31.1.2012 A CARICO DEL CALCIATORE LIBERATORI ADRIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 1.12.2011
(Gara: VIS SUBIACO – SPORTING TIVOLI del 27.11.2011 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti, il comportamento del calciatore PICHETTI FABIO va ricondotto soltanto ad un atteggiamento reiteratamente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, mentre per quanto concerne il calciatore LIBERATORI ADRIANO, lo stesso si è reso autore di un comportamento gravemente minaccioso ed offensivo nei confronti del Direttore di gara, ma senza alcun contatto di violenza.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo in argomento e per l’effetto di ridurre ad 1 gara effettiva la squalifica nei confronti del calciatore PICHETTI FABIO e di ridurre a 5 gare la squalifica del calciatore LIBERATORI ADRIANO.
La tassa reclamo va restituita.
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