COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LA MARRA MAURO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANT’ELIA CALCIO E DEL DIRIGENTE D’AGOSTINO FRANCO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL CGS E DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANT’ELIA CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 E 2 DEL CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LA MARRA MAURO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANT’ELIA CALCIO E DEL DIRIGENTE D’AGOSTINO FRANCO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL CGS E DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANT’ELIA CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 E 2 DEL CGS. La società Sant’Elia Calcio il 30-3-2011 inoltrava alla Procura Federale un esposto lamentando quanto accaduto durante l’incontro Sant’Elia-Pignataro terminata con il punteggio di 1 a 1 e valevole per il campionato di 2^ categoria. L’esponente sosteneva che i supporter del Pignataro, istigati dal Presidente Giuseppe Evangelista, iniziavano a scuotere la rete di recinzione cercando di scavalcarla e procurandole danni, situazione che si risolveva solo con l’intervento dei Carabinieri. Lo stesso presidente Evangelista avrebbe indirizzato frasi contenenti giudizi lesivi nei confronti della società Sant’Elia tramite una pagina tenuta su Facebook. Il dirigente della società Sant’Elia Franco D’Agostino, contuso durante gli incidenti avvenuti al termine della gara, si portava il giorno successivo alla gara presso il pronto soccorso di Frosinone ove veniva visitato e rilasciato con prognosi di due giorni; successivamente sporgeva querela nei confronti di ignoti e nella querela precisava di aver ricevuto uno schiaffo da ignoti e che l’origine degli incidenti era da ricercarsi nel comportamento di un dirigente avversario che aveva aggredito un loro calciatore, in stampelle per un precedente infortunio, suscitando la reazione del presidente della società La Marra Mauro e dello stesso querelante che erano intervenuti a difesa del calciatore. Nel suo rapporto l’Arbitro riferiva quanto aveva potuto vedere ed il competente Giudice Sportivo infliggeva al presidente del Pignataro Evangelista l’inibizione fino al 27-4-2011, l’ammenda alla società Sant’Elia di € 300,00 e confermava il risultato acquisito sul campo. La Procura adita provvedeva ad ascoltare vari tesserati di entrambe le squadre, rilevando peraltro che il presidente della società Sant’Elia La Marra Mauro era stato oggetto di DASPO emesso dal Questore di Frosinone per gli incidenti avvenuti al termine della gara e che sulla vicenda stava svolgendo indagini la Procura della Repubblica di Cassino. L’Organo requirente riteneva accertato che il D’Agostino Franco, dirigente della società Sant’Elia era stato uno dei promotori della rissa verificatasi sulle tribune al termine della gara, nel corso della quale aveva sferrato un violento pugno al dirigente avversario Evangelista Aurelio, provocandogli la lesione del setto nasale con abbondante fuoriuscita di sangue mentre il presidente La Marra Mauro metteva in atto prima dell’inizio della gara un comportamento provocatorio nei confronti dei dirigenti avversari, provocando la reazione ed ulteriori incidenti tra le tifoserie, creando pericolo per la sicurezza pubblica tanto da risultare destinatario di DASPO da parte del Questore di Frosinone. Deferiva quindi i due tesserati per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e la società Sant’Elia per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascrivibili ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Facevano pervenire memoria difensiva i deferiti nella quale si protestava l’assoluta estraneità ai fatti contestati al Presidente La Marra. Infatti il provvedimento amministrativo cautelare adottato nei suoi confronti fa riferimento ad un presunto alterco avuto, prima dell’inizio della gara, con il Presidente avversario mai sfociato in gesti di violenza e che non ha alcun riferimento con gli incidenti avvenuti al termine della stessa ed occorsi sugli spalti in tutt’altro contesto. Infatti l’Arbitro della gara riferiva che la gara si era svolta del tutto regolarmente e che gli incidenti erano scoppiati sugli spalti al termine della stessa. Nessuna menzione faceva nel rapporto di gara su di incidenti avvenuti prima dell’inizio. Inoltre alle memorie veniva allegata una istanza di revoca della sanzione inoltrata alla Questura emittente corredata da una dichiarazione del Presidente del Pignataro che attestava come il Presidente La Marra fosse estraneo agli incidenti che avevano caratterizzato il termine della gara in questione. In via preliminare sollevavano poi il problema del “ne bis in idem” essendo stata la società già sanzionata dal Giudice Sportivo per gli incidenti avvenuti al termine della gara.Nella riunione i rappresentanti dei deferiti si riportavano integralmente alle memorie difensive ed insistevano per il proscioglimento, sottolineando come il provvedimento amministrativo cautelare, potesse essere revocato e comunque sia nato da un esposto proprio della società Sant’Elia e delle successive indagini della Procura. La Procura Federale insisteva invece per il riconoscimento di responsabilità dei deferiti e chiedeva l’irrogazione dell’inibizione sino al 13-6-2012 per i due deferiti La Marra e D’Agostino e l’ammenda di € 250,00 a carico del Sant’Elia. La Commissione deve innanzitutto delibare l’eccezione di “ne bis in idem” articolata dai deferiti in riferimento alla sanzione già irrogata dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale 131 del 14.4.2011 dell’ammenda di € 300,00 a carico della società Sant’Elia per gli episodi riportati nel referto di gara. L’arbitro in effetti riportava che al termine della gara, quando già si era recato nel suo spogliatoio sentiva un trambusto provenire dall’esterno ed, uscito, si avvedeva come nella zona esterna all’impianto di gioco nei pressi delle tribune fosse in atto un assembramento di tifosi delle squadre con alcuni che colluttavano. Avvicinatosi aveva notato una persona che perdeva abbondantemente sangue dal naso ed aveva quindi consigliato di prestargli soccorso accompagnandolo negli spogliatoi dove, solo dopo l’applicazione di pomata emostatica ed un certo lasso di tempo, il sanguinamento era cessato. Il ferito dichiarava che avrebbe poi fatto ricorso alle cure dei sanitari del vicino Pronto Soccorso di Cassino per ulteriori accertamenti. Riportava, altresì, che al termine del primo tempo il dirigente accompagnatore Evangelista Giuseppe, nel rientrare nello spogliatoio, aveva rivolto un gesto verso i tifosi provocandone la reazione violenta, con scuotimento della rete di recinzione e tentativo di scavalcamento, ed era stato a sua volta strattonato da una persona che vestiva la tuta sociale del Sant’Elia e che all’inizio dell’incontro si era presentato come il custode del campo. Questi sono quindi i fatti per cui il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione dell’ammenda di € 300,00. Non vi è chi non veda come la richiesta odierna attiene invece alla responsabilità oggettiva per il comportamento disciplinare dei dirigenti deferiti e quindi a fattispecie del tutto diversa. L’eccezione va quindi respinta. Nel merito la responsabilità del dirigente D’Agostino Franco emerge chiaramente quale partecipante ad una rissa coinvolgente più soggetti, durante la quale colpiva con un forte pugno il dirigente del Pignataro Evangelista Aurelio, procurandogli la frattura del setto nasale. L’evento è stato apprezzato visivamente dal direttore di gara che ne ha descritto le conseguenze gravi puntualmente ed ha anche assistito al riconoscimento dello stesso D’Agostino, da parte dell’Evangelista, avvenuto alla presenza dei Carabinieri. Lo stesso D’Agostino è stato poi riconosciuto dall’Arbitro come la persona che al termine del primo tempo strattonava il presidente del Pignataro. La sanzione richiesta dalla Procura appare troppo mite in quanto il comportamento violento, reiterato dal tesserato che, per la funzione svolta, aveva accesso all’interno del campo di gioco e degli spogliatoi, appare riprovevole e meritevole di sanzione più adeguata agli occorsi così come fissata nel dispositivo. Non emerge, invece, dalle carte a disposizione della Commissione una responsabilità certa del presidente del Sant’Elia La Marra Mauro. Infatti né l’Arbitro della gara, né i dirigenti e tesserati ascoltati dalla Procura, ne fanno alcuna menzione come partecipante agli incidenti ed ulteriore elemento assolutorio è costituito dalla dichiarazione del presidente del Pignataro, prodotta all’attenzione della Commissione. Unico elemento che potrebbe portare ad un comportamento scorretto del La Marra è la motivazione con la quale viene irrogato il provvedimento di DASPO ove si può leggere che, secondo l’informativa dei CC: “prima dell’inizio del citato incontro di calcio assumeva atteggiamento volutamente provocatorio pronunciando frasi offensive nei confronti del presidente della squadra ospite. Tali comportamenti posti in essere, scatenavano una serie di altre reazioni, creando un concreto pericolo per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”. Di tali offese però non vi è traccia nella dichiarazione resa al collaboratore della Procura dal presidente del Pignataro Evangelista Giuseppe che, nella circostanza, svolgeva le funzioni di accompagnatore ufficiale. Lo stesso, infatti, riferisce dell’episodio che lo ha visto protagonista al termine del primo tempo e della rissa scoppiata fuori dal campo “sugli spalti” ma nulla dice su eventuali aggressioni verbali subite dal La Marra prima dell’inizio della gara. Nella dichiarazione svolta dallo stesso Evangelista il 30 settembre 2011, prodotta dai deferiti, ed allegata ad una istanza di revoca della DASPO, si può leggere testualmente “preciso altresì che nessun coinvolgimento hanno avuto .. (omissis) e La Marra Mauro nei fatti violenti verificatisi sugli spalti alla fine del primo tempo ed a fine gara. Rappresento infine che la discussione iniziale intercorsa con persone qualificatesi dirigenti del Sant’Elia non si è mai tramutata in fatti violenti ne è collegabile ai disordini verificatisi molto tempo dopo, fuori del campo di calcio”. Peraltro, malgrado la richiesta della Procura Federale, la Procura della Repubblica di Frosinone non ha inteso rilasciare copia dei documenti contenuti nel fascicolo penali con la seguente motivazione “Non si autorizza trattandosi di episodio slegato dall’attività della Federazione”. Restano quindi ignote per la Commissione le circostanze concrete, riportate solo sinteticamente nella parte motiva del provvedimento amministrativo, e le motivazioni su cui si fonda il riferito nesso tra l’episodio riferito a prima dell’inizio della gara e l’episodio avvenuto dopo il termine della stessa, quindi quasi due ore dopo. Per la Giustizia Sportiva contano esclusivamente le risultanze documentali e probatorie formalmente acquisite in atti, non potendo un giudizio di responsabilità fondarsi sulle considerazioni svolte dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, peraltro solo riportate sinteticamente e senza descrizione dei fatti concreti, che assumono la valenza di mere congetture e deduzioni personali, peraltro smentite da quanto affermato dal direttore di gara che, in risposta alla sollecitazione del Giudice Sportivo sul reclamo della società Pignataro, nel suo supplemento ha affermato che la gara ha avuto svolgimento assolutamente regolare e tranquillo, ad eccezione dei due episodi avvenuti tra il primo e il secondo tempo ed al termine della gara (ed ai quali il La Marra è pacificamente estraneo). A fronte di quanto riportato dal direttore di gara, confermato da tutti i protagonisti interpellati, non si può che concludere per il proscioglimento del La Marra dalle accuse contestate in quanto non provate. A carico della società Sant’Elia deve irrogarsi l’ammenda nella misura richiesta per il solo comportamento disciplinarmente rilevante del dirigente D’Agostino. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di prosciogliere il presidente della società Sant’Elia, Sig. LA MARRA MAURO, dagli addebiti mossi, in quanto non provati. Di ritenere invece responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte il dirigente della stessa società D’Agostino Franco a cui irroga l’inibizione sino al 30 settembre 2012 e la società Sant’Elia a cui irroga l’ammenda di € 250,00. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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