COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ETRUSCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91DEL 24.11.2011 (Gara: ETRUSCA – VETRALLA 1928 del 20.11.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ETRUSCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91DEL 24.11.2011 (Gara: ETRUSCA – VETRALLA 1928 del 20.11.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società ETRUSCA ha contestato la decisione del Giudice Sportivo, come in titolo, assumendo che il calciatore JAN GIANLUCA non sarebbe stato espulso, ma solamente ammonito e che, quindi, la stessa Società non si sarebbe trovata in inferiorità numerica causando così la sospensione dell’incontro. Per tale motivo, la reclamante chiede la ripetizione della gara. Dalla lettura del referto arbitrale, si rileva che al 37mo del secondo tempo, durante un concitato episodio di forti proteste da parte di tesserati della ricorrente, il citato giocatore JAN GIANLUCA rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose e pertanto veniva espulso. In tale frangente, considerando il clima di tensione verificatosi sul terreno di gioco, l’arbitro ometteva di esibire il cartellino rosso a tutela della propria incolumità, così come indicato nel rapporto arbitrale. Da quanto sopra, si ricava che effettivamente le espulsioni a carico della ricorrente, ammontando quindi a cinque, abbiano causato la sospensione dell’incontro, in quanto la stessa Società era in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito. Tanto premesso, vista l’inattendibilità delle lamentele della ricorrente e la correttezza della decisione del primo giudice, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo della Società ETRUSCA CALCIO e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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