COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ NUOVA LUNGHEZZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 A CARICO DEL CALCIATORE TURCHETTA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 24/11/11 ( Gara: Nuova Lunghezza – Roma XX del 20/11/11 – Campionato II° CAT. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ NUOVA LUNGHEZZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 A CARICO DEL CALCIATORE TURCHETTA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 24/11/11 ( Gara: Nuova Lunghezza – Roma XX del 20/11/11 - Campionato II° CAT. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante, pur riconoscendo che il calciatore Turchetta, al momento dell'espulsione, abbia protestato con veemenza nei confronti dell'Arbitro, tentando di sottrargli dalla mano il cartellino rosso, ha escluso tuttavia che il giocatore abbia poi colpito il Direttore di gara con una ginocchiata. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta descritto in maniera precisa e dettagliata il comportamento del Turchetta, il quale, dopo essere stato espulso, per reazione aveva tentato più volte di colpire l'Arbitro e “al quarto tentativo vi riusciva” colpendolo con il ginocchio sulla coscia destra, provocandogli dolore. Confermata quindi la sussistenza del gesto di natura violenta, e giudicata inoltre del tutto congrua ed adeguata, rispetto alla gravità del comportamento del giocatore, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, confermare la squalifica a carico dei calciatore TURCHETTA LUCA fino al 31 dicembre 2012. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it