COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.4.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MOROSINI MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 13 DEL 17.11.2011 (Gara: CANINESE – VIRTUS CIMINI del 12.11.2011 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.4.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MOROSINI MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 13 DEL 17.11.2011 (Gara: CANINESE – VIRTUS CIMINI del 12.11.2011 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, in sede di supplemento di referto l’arbitro, osserva: nel reclamo a margine, la società CANINESE assume una diversa individuazione dei propri calciatori squalificati dal giudice sportivo in relazione agli episodi addebitatigli. In particolare, la ricorrente deduce ha MOROSINI MATTEO sarebbe stato espulso all’8 minuto del II tempo per offese all’arbitro, SALVI CRISTIAN parimenti espulso al 22mo del II tempo per lo stesso motivo, mentre DI PIETRO GIANLUCA subito dopo l’espulsione dei compagni, si sarebbe reso protagonista di una spinta al direttore di gara e di ingiurie e minacce allo stesso. Ponendo in evidenza uno scambio di persone, la ricorrente stessa chiede che le sanzioni vengano inflitte secondo la dinamica da lei descritta. E’ stato sentito l’arbitro il quale, in sede di supplemento di referto, ha confermato il contenuto degli atti ufficiali circa la tempistica degli episodi, nonché l’identificazione dei responsabili: all’8vo del II tempo veniva espulso SALVI, al 27mo DI PIETRO e subito dopo MOROSINI MATTEO, che reagiva all’espulsione del proprio compagno, spingendo il direttore di gara e rivolgendogli insulti e minacce. Per quanto concerne la sanzione inflitta al MOROSINI, si osserva che il suo comportamento, sia pur censurabile, presenta margini per una riduzione, tenuto conto che non si è trattato di una vera e propria spinta all’arbitro, ma piuttosto di un gesto di veemente protesta che ha arrecato allo stesso solo lievi conseguenze. Tanto premesso, si conferma la responsabilità del calciatore MOROSINI MATTEO nei fatti ascrittigli rivisitandone la sanzione e rapportandola ai parametri abitualmente adottati da questa Commissione Disciplinare. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore MOROSINI MATTEO al 20.1.2012. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it