COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 13.1.2012 A CARICO DELL’ALLENATORE MARZIALI PACIFICO E DEL DIRIGENTE CREA GIORGIO E DELL’AMMENDA DI € 800 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 104 DEL 14.12.2011 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – MONTEVERDE dell’11.12.2011 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 13.1.2012 A CARICO DELL’ALLENATORE MARZIALI PACIFICO E DEL DIRIGENTE CREA GIORGIO E DELL’AMMENDA DI € 800 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 104 DEL 14.12.2011 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – MONTEVERDE dell’11.12.2011 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società ISCHIA DI CASTRO minimizza il comportamento dei propri tesserati e chiede l’annullamento dell’ammenda , assumendo l’assoluta tranquillità dei propri sostenitori; esaminati gli atti ufficiali, preso atto, preliminarmente, che le sanzioni inflitte all’allenatore MARZIALI e al dirigente CREA sono inferiori ad un mese per cui, ai sensi dell’art. 46 del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede; considerato che negli stessi atti – ferme restando le intemperanze dei sostenitori della ricorrente contro la terna arbitrale, come chiaramente in essi descritto, le espressioni di tipo razzista – ancorché sussistenti – sono rappresentate in modo generico, per cui l’ammenda comminata presenta elementi per una riduzione; tanto premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo avverso le sanzioni a carico dell’allenatore MARZIALI e del Dirigente CREA; di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società ISCHIA DI CASTRO riducendo l’ammenda ad € 600. La tassa reclamo va restituita.
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