COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSI GUIDO (TESS. SANT’ANATOLIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 12 DEL 15.12.2011 (Gara: AZZURRA GRECCIO – SANT’ANATOLIA del 10.12.2011 – Campionato III Categoria RIETI)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSI GUIDO (TESS. SANT’ANATOLIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 12 DEL 15.12.2011
(Gara: AZZURRA GRECCIO – SANT’ANATOLIA del 10.12.2011 – Campionato III Categoria RIETI)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dal ricorrente calciatore ROSSI GUIDO, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, non appaiono a questa Commissione, condivisibili e che per tale motivo la sanzione appare del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal ROSSI (per aver insultato reiteratamente il Direttore di gara e posizionatosi dietro la rete di recinzione, continuava ad offendere e minacciare il Direttore di gara per il resto dell’incontro).
Quanto sostiene il ricorrente, che dopo il provvedimento disciplinare si recava immediatamente nello spogliatoio, non trova riscontro negli atti ufficiali che , come più volte detto, sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. fonte unica e privilegiata di prova.
Tanto premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento, confermando la squalifica per 4 gare a carico del calciatore ROSSI GUIDO.
La tassa reclamo va incamerata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ROSSI GUIDO (TESS. SANT’ANATOLIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 12 DEL 15.12.2011 (Gara: AZZURRA GRECCIO – SANT’ANATOLIA del 10.12.2011 – Campionato III Categoria RIETI)"