COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 A CARICO DELL’ALLENATORE POLIDORI GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 1°.12.2011 (Gara: SAN DONATO PONTINO – CALCIO SEZZE del 26.11.2011 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 A CARICO DELL’ALLENATORE POLIDORI GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 1°.12.2011 (Gara: SAN DONATO PONTINO – CALCIO SEZZE del 26.11.2011 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante ha dedotto che l’arbitro sarebbe incorso in grave errore di valutazione dell’accaduto nel corso dell’incontro in oggetto. Sostiene la ricorrente che i fatti non si sono verificati secondo quanto riferito dall’arbitro. Precisa la POL. CALCIO SEZZE che il Direttore di gara non consentiva ad un calciatore infortunato, ripresosi dopo le cure, di rientrare in campo, in quanto mancavano solo 2 minuti al termine della prima frazione di giuoco. L’allenatore POLIDORI ovviamente si rammaricava della assurda decisione presa e ne discuteva con l’arbitro il quale, a sua volta, ne decretava l’allontanamento. Non è vero – afferma ancora la reclamante – che si accomodava nuovamente in panchina, ma si posizionava in tribuna e non capisce come abbia potuto riconoscere nel POLIDORI la persona che lo ingiuriava dagli spalti in cui si trovavano centinaia di persone. Chiede la POL. CALCIO SEZZE l’audizione di persone presenti all’accaduto ed anche di Dirigenti della squadra avversaria. Questa Commissione Disciplinare preliminarmente fa presente che non sono ammesse, per espressa norma regolamentare, in questa sede, prove testimoniali. Esaminati gli atti ufficiali, questa Commissione ha riscontrato che il comportamento dell’allenatore POLIDORI è stato dettagliatamente riportato dall’arbitro nel proprio rapporto, evidenziandone l’allontanamento, perché protestava reiteratamente e lo offendeva mentre usciva dal terreno di giuoco. Durante il secondo tempo, il POLIDORI scavalcava la rete di recinzione e si accomodava nuovamente in panchina. Dopo ben 7 minuti, è stato allontanato con forza dagli stessi Dirigenti della squadra, continuando dalla tribuna ad offendere ripetutamente il Direttore di gara. Appare evidente, da quanto sopra riportato, a questa Commissione che quanto riferisce la reclamante è in netto contrasto con quanto scrive l’arbitro nel proprio rapporto e in tali situazioni, come detto più volte, prevale, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. il contenuto del referto arbitrale che viene considerato prova privilegiata e degna di fede, rispetto alle motivazioni indicate dalla ricorrente, che appaiono del tutto infondate e prive di riscontro attendibile. Ritenuta infine congrua la sanzione disciplinare inflitta dal competente Giudice Sportivo, questa Commissione DELIBERA Di respingere il ricorso in argomento e di confermare per l’effetto, la squalifica dell’allenatore POLIDORI GIACOMO fino al 31.1.2012. La tassa reclamo va incamerata.
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