COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90/LND del 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD AZZURRA POSTA FIBRENO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 100,00 CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO ALL’AUTOVETTURA DELL’ARBITRO COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE DI FROSINONE E PUBBLICATA SUL COM. UFF. 8 DEL 27-10-2011. GARA AZZURRA POSTA FIBRENA-NUOVA FONTECHIARI DEL 23-10-2011 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROVINCIA DI FROSINONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 90/LND del 24/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA ASD AZZURRA POSTA FIBRENO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 100,00 CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO ALL’AUTOVETTURA DELL’ARBITRO COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE DI FROSINONE E PUBBLICATA SUL COM. UFF. 8 DEL 27-10-2011.
GARA AZZURRA POSTA FIBRENA-NUOVA FONTECHIARI DEL 23-10-2011 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROVINCIA DI FROSINONE
L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva nel referto che al 40’ minuto del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra ospite che raggiungeva il pareggio, tifosi locali gli rivolgevano frasi oltraggiose e minacciose, alludendo alla autovettura che aveva parcheggiato nello spazio antistante alla tribuna. Nei restanti minuti di gara i tifosi locali continuavano a disapprovare ogni decisione avversa con insulti ed al 45’ minuto veniva costretto a comminare una doppia espulsione per reciproche scorrettezze ed a quel punto un gruppo di tifosi rivolgeva frasi minacciose e si portava intorno all’autovettura arbitrale ed ivi permaneva appoggiato allo sportello per tutti i restanti minuti di recupero. Nel riprendere l’autovettura l’Arbitro constatava che sul parabrezza era presente una lesione di circa trenta centimetri ed, a quel punto, chiamava il dirigente locale che constatava il danno e chiamava i Carabinieri che però non potevano intervenire e consigliavano il direttore di gara di sporgere denuncia dell’accaduto ad un comando disponibile. L’Arbitro si recava quindi presso la Stazione CC di Isola del Liri ove sporgeva formale denuncia ed il verbalizzante constatava il danno confermandone l’entità. Il Giudice Sportivo competente comminava per tutti i fatti descritti l’ammenda di € 100,00 e l’obbligo alla società ospitante di risarcire i danni all’autovettura arbitrale, se richiesti e documentati. Avverso tale decisione ha inoltrato formale reclamo nei termini alla Commissione Disciplinare territoriale, la società Azzurra Posta Fibreno. La reclamante lamenta che la ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di Gara non corrispondeva al vero in quanto non si sarebbero verificate le intemperanze riportate nel referto da parte dei propri sostenitori. Inoltre i predetti tifosi non avrebbero mai potuto ricollegare l’autovettura posteggiata nei pressi delle tribune al direttore di gara che l’aveva posteggiata colà molto tempo prima dell’arrivo dei tifosi per la partita. Inoltre l’Arbitro era stato incauto e negligente in quanto aveva posteggiata l’autovettura nei pressi delle tribune e non presso gli spogliatoi affidandola al dirigente responsabile. Infine il danno arrecato all’autovettura non era compatibile con un gesto di violenza in quanto non erano stati riscontrati danni sulla carrozzeria e la lesione al parabrezza sembrava più essere interna all’abitacolo che esterna. La società richiedeva di essere sentita e, previa rituale convocazione, compariva il Presidente che ribadiva tutto quanto dedotto nel reclamo insistendo nell’assenza di nesso causale tra il danno ed il comportamento dei tifosi. Il reclamo non è fondato nei limiti e le precisazioni di cui alla motivazione. Va innanzitutto affermato che la contestazione delle risultanze del referto arbitrale operata dalla società non può essere accolta in quanto , come è noto, il referto è fonte di prova privilegiata e non può essere contestato quando i fatti narrati siano verosimili ed esenti da vizi logici. Nella specie è del tutto verosimile che i tifosi locali contestassero decisioni sfavorevoli alla propria squadra e non vi sono elementi per revocare in dubbio quanto affermato dal direttore di gara. Così come è verosimile che un gruppo di tifosi si sia assiepato con fare minaccioso nei pressi dell’autovettura dell’arbitro che, evidentemente, avevano individuato. L’ammenda comminata è quindi del tutto congrua rispetto ai fatti ascritti, ripetuti insulti e minacce e comportamento concretamente minaccioso, e non merita alcun ridimensionamento. Per quanto attiene al risarcimento del danno all’autovettura del diretto di gara, è anch’esso ampiamente motivato dalle risultanze del referto arbitrale con una precisazione: gli Organi Disciplinari possono e debbono limitarsi ad attribuire astrattamente il diritto al risarcimento del danno al direttore di gara ma, non avendone né i mezzi né le cognizioni tecniche, non possono certo distinguere se i danni prodotti all’autovettura siano conseguenza di gesti emulativi commessi da tifosi ovvero siano compatibili con danni involontari causati da altri utenti della strada, od ancora siano da ricollegare ad usura e difetti di manutenzione od ancora alla vetustà del veicolo. Tali accertamenti debbono essere collegati alla effettiva visione del mezzo da parte di persone munite di specifiche cognizioni tecniche e quindi non possono essere riservati alla fase cosiddetta giurisdizionale ma ad una fase istruttoria che, per i principi di celerità e speditezza del procedimento sportivo, non può essere compiuta prima della sentenza disciplinare ma va riservata ad una fase successiva che l’ordinamento federale riserva alla apposita commissione istituita presso la LND proprio per accertare la sussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e la descrizione dei fatti ed il quantum necessario per la riparazione. E’ in quella sede, quindi, che la società potrà far valere le sue contestazioni sul quantum e sul nesso di causalità che non appaiono sfornite di pregio in riferimento alla stranezza del danno subito dal solo parabrezza senza danni alla carrozzeria nelle adiacenze ed all’assenza nel referto arbitrale della descrizione di colpi che, per incrinare un parabrezza, dovevano essere stati molto forti e non potevano certo sfuggire al direttore di gara. Con queste precisazioni che la Commissione intende rassegnare anche per guidare la decisione per casi analoghi il reclamo deve essere respinto e quindi la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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