COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90/LND del 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE LUCATELLI CLAUDIO, FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CLACIATORE ZITELLI FERNANDO, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALUNNO CRISTIANO E PER 3 GARE A CARICO DEL CLACIATORE BRUNETTI ANDREA NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA SOCIETA’ STESSA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 2.11.2011 (Gara: CANARINI ROCCA DI PAPA – NUOVA S. MARIA DELLE MOLE del 30.10.2011 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 90/LND del 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE LUCATELLI CLAUDIO, FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CLACIATORE ZITELLI FERNANDO, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALUNNO CRISTIANO E PER 3 GARE A CARICO DEL CLACIATORE BRUNETTI ANDREA NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA SOCIETA’ STESSA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 2.11.2011 (Gara: CANARINI ROCCA DI PAPA – NUOVA S. MARIA DELLE MOLE del 30.10.2011 – Campionato di Promozione) La Società CANARINI ROCCA DI PAPA ha contestato le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, relative alle squalifiche a carico dei calciatori LUCATELLI CLAUDIO, ZITELLI FERNANDO, ALUNNO CRISTIANO e BRUNETTI ANDREA nonché all’ammenda di € 1.000 a proprio carico. La reclamante minimizza sia i comportamenti dei calciatori di cui sopra, riferendo: che BRUNETTI avrebbe solamente richieste spiegazioni ad un avversario, che ZITELLI non avrebbe sputato all’arbitro; che l’ALUNNO si sarebbe limitato ad applaudire la terna arbitrale ed infine che LUCATELLI avrebbe solo protestato per l’eccessività dei minuti di recupero. Per quanto riguarda l’ammenda, la ricorrente sostiene che non sarebbe stato lanciato alcun sasso da parte dei propri sostenitori contro l’arbitro e che gli stessi si sarebbero limitati a proteste sia pure eccessive . Insistendo in tali istanze e dopo essere stata ascoltata, la Società reclamante chiedeva una sostanziale riduzione delle sanzioni. Dall’esame degli atti ufficiali, nonché dall’audizione dell’arbitro innanzi a questa Commissione Disciplinare, emergono elementi totalmente in contrasto con quanto rappresentato dalla Società CANARINI ROCCA DI PAPA, per cui appaiono ampiamente congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, sulla base delle risultanze del referto arbitrale, fonte primaria di prova (art. 35 C.G.S.) Stante quanto sopra, ritenute in alcun modo ammissibili le lamentele della Società ricorrente, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CANARINI ROCCA DI PAPA confermando tutte le decisioni impugnate. Si rimette al Giudice Sportivo il referto dell’assistente arbitrale, riguardante il comportamento dei sostenitori di ambedue le squadre per i provvedimenti di competenza. La tassa reclamo va incamerata.
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