COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER OTTO GARE A CARICO DEI CALCIATORI MAZZULLO DANILO E DE SANTIS ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 79 DEL 10/11/11 ( Gara: Real Rocca di Papa – Atletico Torbellamonaca del 6/11/11 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 01/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORBELLAMONACA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER OTTO GARE A CARICO DEI CALCIATORI MAZZULLO DANILO E DE SANTIS ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 79 DEL 10/11/11
( Gara: Real Rocca di Papa – Atletico Torbellamonaca del 6/11/11 - Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:
La reclamante, che peraltro ha censurato il comportamento dei propri tesserati, ha tuttavia invocato una riduzione della sanzione, dal momento che i giocatori avevano agito soltanto per difendere i propri familiari, minacciati ed aggrediti da alcuni tifosi locali.
Questa Commissione, considerato del tutto intollerabile il comportamento posto in essere dai calciatori Mazzullo e De Santis, i quali, dopo aver scavalcato la rete di recinzione del campo, hanno colpito con ripetuti pugni e calci alcuni tifosi avversari, e giudicata inoltre particolarmente grave la loro condotta violenta, ritiene tuttavia che la reazione dei giocatori, verificatasi quando mancava soltanto un minuto al termine di una gara svoltasi in assoluta tranquillità, possa essere stata effettivamente determinata dalla percezione di un grave e imminente pericolo per l'incolumità dei proprio familiari. Per tale motivo, la sanzione potrà quindi essere parzialmente rivisitata, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili, con riferimento altresì a quanto previsto dall'art. 19 punto 4 c) del C.G.S.
Tutto ciò premesso e ritenuto.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto riduce la squalifica a carico dei calciatori MAZZULLO
DANILO e DE SANTIS ALESSIO da otto gare a cinque gare effettive.
La tassa di reclamo va restituita.
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