COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 – Reclamo ASD San Nazario Varazze avverso le squalifiche dei calciatori Alessio Pastorino e Michele Ratto per cinque giornate – Gara San Nazario – Santo Stefano del 1.11.2011 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 22 del 10.11.2011 D.P. Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 - Reclamo ASD San Nazario Varazze avverso le squalifiche dei calciatori Alessio Pastorino e Michele Ratto per cinque giornate - Gara San Nazario - Santo Stefano del 1.11.2011 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 22 del 10.11.2011 D.P. Savona. La società ASD San Nazario Varazze propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitte ai propri calciatori: Alessio Pastorino, espulso per aver reagito ad un intervento di un avversario inseguendolo e colpendolo con un violento pugno al volto; era poi allontanato a fatica. Michele Ratto, espulso per aver reagito ad un intervento di un avversario lo colpiva con un con un violento calcio al ginocchio. Trattenuto dai compagni, alla notifica del provvedimento, ingiuriava l’arbitro. La ricorrente lamenta l’eccessività delle sanzioni irrogate ai due calciatori, non considerando il comportamento degli espulsi, alla luce delle eccezioni proposte, tale da giustificare l’applicazione di sanzioni così gravi previste nell’adozione di comportamenti violenti. Chiede pertanto la riduzione delle squalifiche in misura più equamente rapportata a quanto esposto nel reclamo. La Commissione Disciplinare, ricostruiti i fatti secondo quanto riportato nel referto arbitrale e riconosciuto a tale documento la valenza di prova privilegiata, ritiene eque ed appropriate le sanzioni irrogate in primo grado, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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