COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 32 – Reclamo ASD Goliardicapolis 1993 avverso la squalifica del calciatore Lorenzo Paci per cinque giornate. Gara Goliardicapolis-Campese del 13.11.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 26 del 17.11.2011.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 32 - Reclamo ASD Goliardicapolis 1993 avverso la squalifica del calciatore Lorenzo Paci per cinque giornate. Gara Goliardicapolis-Campese del 13.11.2011 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 26 del 17.11.2011.
La Commissione Disciplinare,
Letto il reclamo nel quale l’ASD Goliardicapolis contesta quanto asserito dal primo giudice in merito all’espulsione del calciatore Lorenzo Paci, affermando che il proprio tesserato non aveva, nell’occasione, appoggiato la testa sul naso dell’arbitro spingendolo, perciò chiede la riduzione della squalifica invocando la prova televisiva;
sentito in giudizio il rappresentante del sodalizio reclamante che ha prodotto un CD contenente il filmato dell’episodio;
atteso che dall’esame del referto di gara i fatti sono quelli correttamente riportati dal primo giudice nella sua declaratoria per cui, in definitiva, la reclamante accusa l’arbitro di falsità nel resoconto di gara;
respinte le eccezioni dell’ASD Goliardicapolis, perché non è consentito l’uso della prova televisiva per fatti che sono avvenuti sotto la percezione degli ufficiali di gara;
per questi motivi rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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