COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 34 – Reclamo SCD Bardineto avverso la squalifica dell’allenatore Fabio Cordiale fino al 1.3.2012 e del calciatore Oscar Salvatico per cinque giornate. Gara Mallare – Bardineto del 13.11.2011 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 23 del 17.11.2011 D.P. Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 34 - Reclamo SCD Bardineto avverso la squalifica dell’allenatore Fabio Cordiale fino al 1.3.2012 e del calciatore Oscar Salvatico per cinque giornate. Gara Mallare - Bardineto del 13.11.2011 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 23 del 17.11.2011 D.P. Savona. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo nel quale la SCD Bardineto lamenta ed eccepisce l’eccessività delle sanzioni irrogate ai propri tesserati in epigrafe riportate; visionati gli atti ufficiali, dai quali si evince che a)- l’allenatore Fabio Cordiale è stato allontanato dopo aver volgarmente apostrofato l’arbitro. A fine gara rientrava nella zona antistante agli spogliatoi, minacciava l’arbitro reiterando gli insulti; b)- il calciatore Oscar Salvatico, espulso per doppia ammonizione, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso, e appoggiava il naso contro quello dell’ufficiale di gara. Trattenuto dai compagni, continuava nel comportamento minaccioso verso l’arbitro, venendo poi trattenuto e allontanato dai compagni di gioco; a fine gara reiterava il comportamento irridente e minaccioso verso l’arbitro; atteso che, nei motivi del reclamo, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti così come riportata sul referto di gara che, com’è noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. CGS); ritenute eque e appropriate le sanzioni inflitte in prime cure all’allenatore Fabio Cordiale ed al calciatore Oscar Salvatico; per questi motivi rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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