COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 – Reclamo GS Ravecca Uragano avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo sulla gara del Campionato di Seconda Categoria Ravecca – Borgo Incrociati del 30.10.2011. C.U. n. 26 del 17.11.2011 D.P. Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 - Reclamo GS Ravecca Uragano avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo sulla gara del Campionato di Seconda Categoria Ravecca – Borgo Incrociati del 30.10.2011. C.U. n. 26 del 17.11.2011 D.P. Genova. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo proposto dal GS Ravecca Uragano in ordine alla regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Ravecca – Borgo Incrociati del 30 ottobre 2011; secondo la società, la gara doveva essere ripetuta per un errore tecnico dell’arbitro dovuto all’errata trascrizione del nominativo di un calciatore tra gli ammoniti dell’incontro. Propone appello alla C.D. la stessa società ripetendo le doglianze già formulate in primo grado e rafforzandole in giudizio in sede d’audizione del proprio rappresentante. Il reclamo non può trovare accoglimento per le motivazioni già espresse nella declaratoria del primo giudice, il quale ha sottoposto all’arbitro le eccezioni del sodalizio reclamante ottenendone un supplemento di conferma di quanto già riferito nel referto di gara. Poiché il giudizio sportivo, per i fatti attenenti la gara, si svolge esclusivamente sulla base degli atti ufficiali, documenti assistiti da privilegio assoluto, la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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