COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 – Reclamo ASD Corniglianese 1919 Zagara avverso le squalifiche dei calciatori Alessio Saracco per otto giornate e Beltran Urina Luis per tre giornate e avverso l’ammenda di € 200. Gara San Desiderio – Corniglianese 1919 Zagara del 19.11.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 29 del 24.11.2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 - Reclamo ASD Corniglianese 1919 Zagara avverso le squalifiche dei calciatori Alessio Saracco per otto giornate e Beltran Urina Luis per tre giornate e avverso l'ammenda di € 200. Gara San Desiderio – Corniglianese 1919 Zagara del 19.11.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 29 del 24.11.2011. Poiché, al termine della partita, nel corridoio degli spogliatoi, si avvicinava in modo minaccioso al direttore di gara contestandone l'operato e proferendo nei suoi confronti espressioni irriguardose. Successivamente, mentre l'arbitro lasciava l'impianto lo attendeva nel parcheggio ove reiterava le espressioni ingiuriose ed irriguardose, lo bloccava appoggiando una mano sul petto impedendogli, in tal modo, l'accesso alla propria vettura. Condotta ulteriormente aggravata dalla nuova reiterazione con l'ausilio di altri tre compagni di squadra, due dei quali sono rimasti in posizione arretrata ed hanno scagliato alcuni sassolini attingendo l'arbitro al collo, senza causargli conseguenze lesive ma ingenerando, nel medesimo arbitro, una grave situazione di pericolo per la propria incolumità fisica. Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Alessio Saracco la squalifica per otto giornate. Poiché, al termine della gara, insieme ad altri compagni, raggiungeva l'arbitro mentre tentava di lasciare l'impianto sportivo con atteggiamento ed espressioni gravemente minacciose. Questa è la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Beltran Urina Luis Alberto la squalifica per tre giornate. Il Giudice Sportivo sanzionava inoltre la società con l’ammenda di € 200 per comportamento violento aggressivo e minaccioso di “tesserati” nei confronti del direttore di gara a fine gara. Le sanzioni sono state appellate dall’ASD Corniglianese 1919 Zagara con circostanziato reclamo nel quale richiede la riduzione delle squalifiche dei due calciatori e l’annullamento dell’ammenda da accordarsi in conformità a una ricostruzione dei fatti, difforme da quella riferita negli atti. In giudizio è comparso il Presidente onorario (con delega di rappresentanza) del sodalizio reclamante il quale ha sostenuto i motivi del gravame che hanno indotto la società a interporre appello. Osserva la Commissione Disciplinare nel merito delle squalifiche dei due calciatori come la declaratoria del primo giudice riporti puntualmente i fatti così come emergono dal rapporto dell’arbitro, documento sul quale s’incardina, per i fatti attinenti la disputa della gara, il giudizio sportivo. A detto documento è attribuito il privilegio di prova assoluta che non può essere vinto da semplici e interessate dichiarazioni di parte. Respinte pertanto le eccezioni e le richieste di escussione di testi e, tanto meno, di confronti col direttore di gara, ritenute eque e appropriate le sanzioni inflitte in prime cure ai due calciatori, la C.D. ne delibera la conferma. Circa la condanna della società al pagamento dell’ammenda devesi rilevare come l’arbitro abbia identificato quali calciatori tesserati dell’ASD Corniglianese 1919 Zagara senza individuarne i nominativi, coloro che, insieme al Saracco e all’Urina, avevano tenuto comportamento minaccioso verso l’arbitro a fine gara. Questa affermazione generica contenuta negli atti consente di escludere l’attribuzione di responsabilità oggettiva alla società con conseguente irrogazione dell’ammenda; in breve, se l’ufficiale di gara ha riconosciuto come compagni di squadra dei due soprannominati calciatori, gli scalmanati che, al termine dell’incontro, hanno attuato quel comportamento aggressivo descritto negli atti, avrebbe dovuto anche ricordarne i nominativi per l’irrogazione della singola sanzione. L’episodio si è svolto, infatti, a poca distanza dalla fine della gara e l’arbitro deteneva ancora con sé gli elenchi ufficiali dei calciatori. Devesi infine rilevare che, per consentire agli organi della disciplina sportiva la valutazione e la conseguente irrogazione della sanzione, le minacce subite dall’arbitro devono essere riportate in maniera precisa, trascrivendole sul rapporto così come gli sono state rivolte dai tesserati durante e dopo la gara, fino al suo definitivo allontanamento dalle adiacenze dell’impianto di gioco. Per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’ASD Corniglianese 1919 Zagara, la Commissione Disciplinare annulla la sanzione dell’ammenda. Fermo il resto. Dispone la restituzione della tassa versata.
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