COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 – Reclamo ACD Rapallo Ruentes 1914 avverso la squalifica del calciatore Daniele Massaro per quattro giornate – Gara Real Valdivara – Rapallo del 27.11.2011 Campionato Promozione. C.U. n. 30 del 1.12.2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 - Reclamo ACD Rapallo Ruentes 1914 avverso la squalifica del calciatore Daniele Massaro per quattro giornate – Gara Real Valdivara - Rapallo del 27.11.2011 Campionato Promozione. C.U. n. 30 del 1.12.2011. La Commissione Disciplinare, o il reclamo dell’ACD Rapallo R. 1914 nel quale s’impugna la squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Daniele Massaro, ritenendola eccessiva perché il proprio tesserato aveva agito senza premeditazione e il gesto era solo l’accidentale conseguenza in uno scontro di gioco; onati gli atti ufficiali dai quali si evince che il Massaro, dopo un contrasto di gioco, ha colpito un avversario a terra con un calcio in faccia, procurandogli epistassi dal naso; inte le eccezioni della reclamante e rilevato nel gesto violento del calciatore un elevato contenuto di disvalore anche per le conseguenze subite dall’avversario; nuta la squalifica inflitta in primo grado equa e appropriata all’infrazione commessa; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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