COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 30 – Procura Federale – deferimento dei signori Giovanni Balestrino e Paolo Bensa, rispettivamente presidente e dirigente ASD Pietra Ligure e del signor Alessandro Campani, calciatore tesserato per l’ASD Baia Alassio 1921 Cisano, per violazione dell’art.1/1 CGS e dell’ASD Pietra Ligure per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 30 - Procura Federale - deferimento dei signori Giovanni Balestrino e Paolo Bensa, rispettivamente presidente e dirigente ASD Pietra Ligure e del signor Alessandro Campani, calciatore tesserato per l'ASD Baia Alassio 1921 Cisano, per violazione dell'art.1/1 CGS e dell'ASD Pietra Ligure per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS. Con atto del 18 ottobre 2011, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare i signori Giovanni Balestrino, Paolo Bensa e Alessandro Campani rispettivamente Presidente, dirigente dell’ASD Pietra Ligure e calciatore (all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Baia Alassio 1921 Cisano) per violazione dell’art. 1/1 CGS, con riferimento all’art. 8 della Guida ai Regolamenti dei tornei giovanili organizzati dalle società. Con lo stesso atto è stata deferita per responsabilità diretta e oggettiva l’ASD Pietra Ligure. Il signor Giovanni Balestrino è accusato di comportamento non regolamentare per aver contattato, permesso o comunque non impedito che il giovane calciatore Alessandro Campani, in costanza di tesseramento per l’ASD Baia Alassio 1921 Cisano, disputasse il torneo “Alessio Ferrario” nella squadra da esso presieduta in assenza di regolare nullaosta della società di appartenenza. Il signor Paolo Bensa è accusato di aver falsamente attestato nella distinta del 17 aprile 2011 relativa alla gara Pietra Ligure-Veloce del torneo “Alessio Ferrario”, la regolarità della posizione del calciatore Alessandro Campani. Il calciatore Alessandro Campani per aver preso parte al torneo “Alessio Ferrario” nella squadra dell’ASD Pietra Ligure senza aver ottenuto il regolare nulla-osta da parte dell’ASD Baia Alassio 1921 Cisano, all’epoca dei fatti sua società di appartenenza. All’odierna riunione, benché regolarmente avvisate, nessuna delle parti deferite è convenuta in giudizio ne ha depositate memorie difensive. Per la Procura Federale è presente l’avv. Marco Stefanini che ha sostenuto il principio di colpevolezza degli incolpati con la richiesta delle seguenti sanzioni: Giovanni Balestrino, presidente dell’ASD Pietra Ligure: inibizione temporanea mesi tre; Paolo Bensa, dirigente dell’ASD Pietra Ligure: inibizione temporanea mesi uno; Alessandro Campani, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’ASD Baia Alassio 1921 Cisano: squalifica per due giornate di gara. ASD Pietra Ligure. Ammenda € 400,00. La Commissione Disciplinare, vista la documentazione allegata all’atto di deferimento e letta la relazione dell’organo inquirente, ritiene provata la colpevolezza dei deferiti e ritenute eque le richieste sanzionatorie della Procura Federale, le accoglie e per l’effetto infligge a Giovanni Balestrino, presidente dell’ASD Pietra Ligure, la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre, a Paolo Bensa, dirigente dell’ASD Pietra Ligure, la sanzione dell’inibizione per mesi uno e al calciatore Alessandro Campani la squalifica per due giornate di gara. Condanna l’ASD Pietra Ligure al pagamento dell’ammenda di € 400,00 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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