COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD ABBIATEGRASSO Camp. 1° Categoria Gir. N Gara del 6-11-2011 tra Abbiategrasso / Circolo Giovanile Bresso C.U. n. 25 del CRL datato 10-11-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società ASD ABBIATEGRASSO Camp. 1° Categoria Gir. N
Gara del 6-11-2011 tra Abbiategrasso / Circolo Giovanile Bresso
C.U. n. 25 del CRL datato 10-11-2011
La società ABBIATEGRASSO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Diego SERRAO per 4 gare perchè attendeva l'arbitro a fine gara nei pressi dello spogliatoio e lo offendeva pesantemente mentre gli lanciava addosso dell'acqua che gli epiteti non erano indirizzati al direttore di gara sono dipesi dalla momentanea situazione createsi dopo la sconfitta e che tutto era avvenuto inavvertitamente.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: alla luce del referto dell'arbitro risulta che il direttore di gara è stato offeso pesantemente ed oggetto di un lancio d'acqua. Pertanto, la sanzione comminata appare congrua anche secondo gli abituali criteri adottati da questa Commissione
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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