COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ROMANO BANCO Camp. Allievi Reg. B Gir. F Gara del 30-10-2011 tra Romano Banco / Niguarda C.U. n. 24 del CRL datato 04-11-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ROMANO BANCO Camp. Allievi Reg. B Gir. F Gara del 30-10-2011 tra Romano Banco / Niguarda C.U. n. 24 del CRL datato 04-11-2011 La società ROMANO BANCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore Antonio REFALDI fino al 08.12.2011 perchè al termine della gara rivolgeva all'arbitro espressioni gravemente scurrili, volgari e lesive lamentando che si sarebbe verificato uno scambio di persona tra il REFALDI e l'altro tecnico Davide PALERMO. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l'arbitro, sentito a chiarimenti conferma che ad essersi avvicinato al termine della gara e ad aver proferito le espressioni scurrili di cui sopra è stato il sig. Davide PALERMO e non il tenico Antonio REFALDI. Questa Commissione ritiene pertanto che il reclamo presentato dalla società ROMANO BANCO merita di essere accolto, stante lo scambio di persona verificatosi. Tanto premesso e ritenuto ANNULLA la squalifica comminata al sig. Antonio REFALDI e rinvia il giudizio relativo al fatto commesso nei confronti del soggetto effettivamente responsabile dell'accaduto al G.S. competente. Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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