COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società USD VIGNATE Camp. Promozione Gir. F Gara del 23-10-2011 tra Casalmaiocco / USD Vignate C.U. n. 25 del CRL datato 10-11-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società USD VIGNATE Camp. Promozione Gir. F Gara del 23-10-2011 tra Casalmaiocco / USD Vignate C.U. n. 25 del CRL datato 10-11-2011 La società USD VIGNATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. con la quale le è stata comminata la sanzione della perdita della gara per posizione irregolare del calciatore FRANZI Edoardo, lamentando che sul CU. n. 46 del 19.5.2011 il GS comminava al FRANZI la sanzione dell'ammonizione, nonostante lo stesso fosse stato espulso per doppia ammonizione. Pertanto, adeguandosi alla predetta decisione del GS che aveva sovvertito la sanzione dell'espulsione comminata dall'arbitro, aveva impiegato il calciatore nella gare successive ritenendolo semplicemente ammonito. Sul CU n. 22 del 27.10.2011 il GS, in rettifica del provvedimento dell'ammonizione comparso su CU 46 del 19.5.2011, adottava il provvedimento dell'espulsione, riconoscendo che vi era stato un errore materiale nella stesura del provvedimento precedente. Chiedeva quindi l'annullamento della decisione reclamata, in quanto il FRANZI non era in posizione irregolare nella partita disputata in data 23.10.2011, precedente il CU n. 22. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche a squadra avversaria e che la stessa ha inviato le proprie controdeduzioni osserva : il reclamo merita di essere accolto; infatti, la società reclamante ha impiegato regolarmente il calciatore FRANZI in quanto non era da considerarsi espulso come sancito nella decisione del GS, pubblicata sul CU n. 46 del 19.5.2011. In ogni caso si deve rilevare che la società reclamante ha impiegato il calciatore attenendosi in buona fede a quanto pubblicato sul CU che costituisce l'unica fonte dove i tesserati vengono a conoscenza dell'effettiva irrogazione delle sanzioni e dell'entità delle stesse tanto che si devono adeguare a quanto ivi indicato. Tanto premesso e ritenuto in riforma del provvedimento impugnato ACCOGLIE il reclamo proposto e ripristina il risultato ottenuto sul terreno di gara 0-1. Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it