COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POL. DON BOSCO Camp. 1° Categoria Gir. G Gara del 13-11-2011 tra Pol. Don Bosco / Bassa Bresciana C.U. n. 27 del CRL del 17-11-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società POL. DON BOSCO Camp. 1° Categoria Gir. G
Gara del 13-11-2011 tra Pol. Don Bosco / Bassa Bresciana
C.U. n. 27 del CRL del 17-11-2011
La società POL. DON BOSCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato per sei gare il calciatore SIGNORINI Mattia, l’inibizione a svolgere ogni attività fino all’11.01.2012 a carico del dirigente CULATINA Marco nonché l’ammenda di euro 500,00 alla società, lamentando che i fatti riferiti nel rapporto arbitrale e confermati dal GS erano da ritenersi non veritieri da parte del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal referto arbitrale risulta che i sostenitori della società POL. DON BOSCO offendevano ripetutamente l’arbitro con frasi discriminatorie riguardo le sue origini, analogamente si comportavano il dirigente CULATINA Marco ed il calciatore SIGNORINI Mattia anche perché impiegavano due minuti per lasciare il terreno di gioco, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione.
Le frasi discriminatorie relative all’origine dell’arbitro sono censurabili per cui le sanzioni inflitte sono da considerarsi eque e proporzionate alla gravità degli episodi verificatisi in campo e da parte del pubblico, per cui
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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