COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POL. ORATORIO P.G. FRASSATI Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 06-11-2011 tra Pol. Oratorio P.G. Frassati / Pianenghese C.U. n. 16 della delegazione di Cremona datato 16-11-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società POL. ORATORIO P.G. FRASSATI Camp. 3° Categoria Gir. B
Gara del 06-11-2011 tra Pol. Oratorio P.G. Frassati / Pianenghese
C.U. n. 16 della delegazione di Cremona datato 16-11-2011
La società POL. ORATORIO P.G. FRASSATI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificate per otto gare il calciatore SPOLDI Enrico, ritenendola eccessiva in relazione ai fatti verificatisi
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal rapporto arbitrale emerge che , a gioco fermo, il calciatore SPOLDI Enrico ha spinto il direttore di gara facendolo indietreggiare di circa mezzo metro, bestemmiando ed insultandolo. Comportamento che continuava anche al termine della gara.
La squalifica comminata dal GS appare pertanto equa e congrua anche alla luce dei criteri adottati da questa Commissione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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