COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD ESPERIA LOMAZZO Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 20.11.2011 tra ATLETICO 2011 ROVELLASCA/ ASD ESPERIA LOMAZZO C.U. n. 18 del la delegazione di Como datato 24-11-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD ESPERIA LOMAZZO Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 20.11.2011 tra ATLETICO 2011 ROVELLASCA/ ASD ESPERIA LOMAZZO C.U. n. 18 del la delegazione di Como datato 24-11-2011 La società ASD ESPERIA LOMAZZO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato l'ammenda di Euro 500,00, lamentando che era onere della società ospitante impedire ai propri sostenitori l'utilizzo di fumogeni durante la gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva: dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che i sostenitori della reclamante hanno fatto esplodere petardi lanciandoli vicino alla rete. Ai sensi dell'Art. 12, comma 3 e 6 CGS, la responsabilità dell'accaduto è stata correttamente addebitata alla società reclamante per fatto addebitato ai propri sostenitori. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.
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