COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società TERNATESE Camp. 2° Categoria Gir. Z Gara del 13-11-2011 tra Brebbia / Ternatese C.U. n. 16 della delegazione di Varese datato 17-11-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società TERNATESE Camp. 2° Categoria Gir. Z Gara del 13-11-2011 tra Brebbia / Ternatese C.U. n. 16 della delegazione di Varese datato 17-11-2011 La società TERNATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il Dirigente MALFARA' Antonio sino al 28.2.2012, lamentando che vi era stato uno scambio di persona con l'autore del fatto, il sig. MALFARA' Paolo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva: sentito l'arbitro a chiarimenti è emerso che non vi era stato alcuno scambio di persona dato che l'arbitro stesso ha confermato l'identità dell'autore dei reiterati insulti ed offese nella persona del sig, MALFARA' Antonio. La sanzione comminata dal GS risulta equa in relazione al predetto comportamento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.
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