COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società GS FALOPPIESE Camp. Juniores Reg. Gir. A Gara del 12-11-2011 tra US Sestese Calcio / GS Faloppiese C.U. n. 27 del CRL datato 17-11-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società GS FALOPPIESE Camp. Juniores Reg. Gir. A Gara del 12-11-2011 tra US Sestese Calcio / GS Faloppiese C.U. n. 27 del CRL datato 17-11-2011 La società GS FALOPPIESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore BAIETTI Manuel sino 24.12.2011 e comminato l'ammenda di Euro 100,00, lamentando che il calciatore non ha assolutamente cercato di intimidire il direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il calciatore BAIETTI ha tenuto un comportamento gravemente intimidatorio nei confronti dell'arbitro spalleggiando un dirigente della reclamante non identificato. La gravità di tale comportamento giustifica le sanzioni comminate, considerata altresì la qualifica di capitano ricoperta dal calciatore. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.
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