COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AMICI DELLO SPORT Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 12-11-2011 tra Busto 81 / Amici dello sport C.U. n. 22 della delegazione di Legnano datato 24-11-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società AMICI DELLO SPORT Camp. Juniores Prov. Gir. C
Gara del 12-11-2011 tra Busto 81 / Amici dello sport
C.U. n. 22 della delegazione di Legnano datato 24-11-2011
La società AMICI DELLO SPORT ha presentato reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la squalifica per tre gare a carico dei calciatori GRAMPA Michele, MARTIN Marco e GHELFI Lorenzo, la squalifica fino al 02.05.2012 del calciatore PALERMO Matteo, la inibizione a carico del dirigente GRAMPA Roberto fino al 04.04.2012, lamentando che le sanzioni comminate sarebbero eccessive e che i fatti si sarebbero svolti diversamente da quanto affermato nella delibera impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale emerge con chiarezza che al 12’ del secondo tempo il giocatore PALERMO Matteo, espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, si dirigeva verso l’arbitro lo insultava e lo spingeva, senza tuttavia farlo cadere a terra. Nel mentre i compagni lo accompagnavano verso l’uscita dal campo, si divincolava e riusciva a dare un pugno ad un avversario. A tal punto, tra i giocatori delle due squadre è scoppiata una rissa. Il direttore di gara ha sospeso pertanto la gara e nella confusione ha identificato con certezza il calciatore GHELFI Lorenzo, GRAMPA Michele e MARTIN Marco della società Amici dello Sport.
Durante i fatti, il dirigente GRAMPA Roberto insultava più volte l’arbitro, nel mentre quest’ultimo si stava recando negli spogliatoi; reiterando le offese anche alla vista del rapportino di gara regolarmente consegnato dall’arbitro al termine della compilazione.
Questa Commissione Disciplinare, preso atto della gravità dei fatti accaduti, ritiene che la sanzione della squalifica a carico del calciatore PALERMO Matteo e la sanzione della inibizione del dirigente GRAMPA Roberto comminata dal GS meritino di essere mitigate, anche in considerazione dei criteri di valutazione adottati da questa Commissione.
Tanto ritenuto e premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La sanzione della squalifica a carico del calciatore PALERMO Matteo fino a tutto il 15.03.2012 e la sanzione della inibizione a carico del dirigente GRAMPA Roberto fino a tutto il 31.01.2012. Confermato il resto.
Si accredita la tassa se versata.
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