COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US VANZAGHELLESE Camp. Giovanissimi Prov. Fascia A Gir. B Gara del 4.12.2011 tra Castanese / US Vanzaghellese C.U. n. 24 della delegazione di Legnano datato 9.12.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US VANZAGHELLESE Camp. Giovanissimi Prov. Fascia A Gir. B Gara del 4.12.2011 tra Castanese / US Vanzaghellese C.U. n. 24 della delegazione di Legnano datato 9.12.2011 La società US VANZAGHELLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato l’allenatore, DEL VECCHIO Franco sino al 29.2.2012 lamentando che il DEL VECCHIO non ha insultato l’arbitro reiteratamente, proseguendo anche a fine gara. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : la richiesta di ammissione di prove testimoniali è inammissibile ai sensi dell’Art. 35 C.G.S. il quale non ammette siffatto mezzo di prova. Ai sensi della predetta norma, il rapporto arbitrale costituisce infatti fonte primaria e privilegiata di prova alla quale si deve far riferimento al fine di valutare la responsabilità dei singoli tesserati per comportamenti tenutisi nel corso dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è chiaro nel delineare il comportamento tenuto dal DEL VECCHIO durante la gara. Sulla base di tale rapporto il Giudice Sportivo ha comminato correttamente le sanzioni al DEL VECCHIO in relazione alla gravità dello stesso. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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