COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società PADERNO DUGNANO Camp. 1° Categoria Gir. N Gara del 20.11.2011 tra Paderno Dugnano / Cusago Calcio C.U. n. 29 del CRL datato 01.12.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società PADERNO DUGNANO Camp. 1° Categoria Gir. N Gara del 20.11.2011 tra Paderno Dugnano / Cusago Calcio C.U. n. 29 del CRL datato 01.12.2011 La società PADERNO DUGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara a carico della stessa società con il risultato di 0 – 3 per non aver osservato l’obbligo di impiego per tutta la durata della gara di due giocatori nati dal 01.01.1990 ed uno nato dal 01.01.1989 (i cosidetti “giovani”), lamentando un errore di trascrizione da parte del direttore di gara delle sostituzioni effettuate. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, che copia è stata inviata alla società CUSAGO CALCIO, sentito l’arbitro a chiarimenti, il quale conferma quanto riportato sul referto arbitrale, rileva che dal rapporto arbitrale emerge che la società reclamante ha iniziato la gara con n. 3 giocatori giovani, ovvero il n. 6 PANTANO S. (1993), il n. 8 DOSSI R. (1991) ed il numero 9 PUCCIA A. (1992). Al 22’ del secondo tempo è uscito il n. 9 PUCCIA (1992) ed è entrato il n. 18 GAMBINO D. (1984). Da questo momento la reclamante rimaneva con solo due giocatori giovani, violando la suddetta regola che prescrive l’impiego dei giovani anche nel caso di sostituzioni successive. La situazione veniva regolarizzata solo con l’ultima sostituzione, ovvero con l’uscita del n. 8 DOSSI per il n. 14 CAPPELLINI (1990). La decisione del GS merita pertanto di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e conferma la decisione del GS. Si dispone l’addebito della relativa tassa.
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