COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società FC INDOR LIVIGNO Camp. Calcio a 5 – Serie D – Gir. D Gara del 9.11.2011 tra FC Indor Livigno / MGM 2000 C.U. n. 25 del CRL datato 10.11.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società FC INDOR LIVIGNO Camp. Calcio a 5 - Serie D - Gir. D Gara del 9.11.2011 tra FC Indor Livigno / MGM 2000 C.U. n. 25 del CRL datato 10.11.2011 La società FC INDOR LIVIGNO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6, un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di Euro 150,00 lamentando che la decisione del GS è ingiusta considerato che vi era un valido motivo che impediva la disputa della gara costituito dalla morte tragica avvenuta poche ore prima della gara del padre di un calciatore. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, anche mediante invio alla squadra avversaria, sentita la reclamante osserva. La decisione del GS deve ritenersi corretta alla luce del disposto dell’Art. 53 delle NOIF. Nel caso di specie non può trovare applicazione il disposto dell’Art. 55 delle NOIF in quanto la società reclamante si è presentata sul campo dichiarando di rinunciare a disputare la gara per improvviso lutto. La manifestazione della volontà di rinunciare alla gara costituisce violazione del disposto dell’Art. 55 delle NOIF indipendentemente dal motivo sotteso alla rinuncia. In realtà, la reclamante avrebbe dovuto chiedere un rinvio e/o spostamento della gara ad altra data nei modi e nei termini previsti dal regolamento vigente. Pertanto, la decisione del GS merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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