COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società GUDO VISCONTI Camp. Juniores Prov. Gir. E Gara del 24.11.2011 tra GUDO VISCONTI / ABBIATEGRASSO C.U. n. 20 della delegazione di Milano datato 01.12.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società GUDO VISCONTI Camp. Juniores Prov. Gir. E Gara del 24.11.2011 tra GUDO VISCONTI / ABBIATEGRASSO C.U. n. 20 della delegazione di Milano datato 01.12.2011 La società GUDO VISCONTI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara a carico della stessa società con il risultato di 0 – 3 per non aver osservato l’obbligo imposto nei campionati Juniores Provinciali di impiegare fino ad un massimo di quattro giocatori “fuori quota”, nati dal 01.01.1991, lamentando un errore di trascrizione da parte del direttore di gara delle sostituzioni effettuate. In particolare, la reclamante evidenzia che la sostituzione avvenuta al 20’ del secondo tempo è stata effettuata tra il n. 9 DALLOCCHIO ed il n. 15 BAIONE e non, come erroneamente riportato dal direttore di gara, tra il n. 9 DALLOCCHIO ed il n. 13 TRICOLI. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, che copia è stata inviata alla società ABBIATEGRASSO, sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva che dal rapporto arbitrale emerge che la società reclamante ha iniziato la gara con n. 3 giocatori fuori quota: n. 1 PIONNI M. (1992), n. 9 DALLOCCHIO F. (1992) ed il n. 10 GNECH G. (1991). Successivamente, tra le varie sostituzioni effettuate, al 1’ del secondo tempo, la reclamante sostituiva il n. 5 VITALI M. (1993) con il n. 18 BUONGIORNO N. (1993), arrivando così ad impiegare il massimo numero di giocatori fuori quota consentito (quattro). Il direttore di gara riporta poi che al 20’ del secondo tempo usciva il n. 9 DALLOCCHIO (1992) ed entrava il n. 13 TRICOLI (1991): ed è proprio da questo momento in poi che la società reclamante, con impiego del quinto calciatore fuori quota, avrebbe violato la suddetta regola. Tuttavia, l’errore di sostituzione lamentato dalla reclamante, a detta della quale l’arbitro avrebbe sbagliato nel riportare il n. 13 anziché il n. 15, emerge con chiarezza dal fatto che al 23’ del secondo tempo il calciatore n. 15 è stato ammonito. Circostanza che non sarebbe potuta accadere se il giocatore non fosse entrato al 22’ del secondo tempo. Alla luce di quanto esposto, il reclamo presentato dalla società GUDO VISCONTI merita di essere accolto. Tanto premesso e ritenuto ACCOGLIE il reclamo presentato dalla società GUDO VISCONTI ripristinando il risultato ottenuto sul terreno di gioco GUDO VISCONTI 3 ABBIATEGRASSO 2. Si dispone l’accredito della tassa.
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