COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società BUSTO 81 Camp. 1° Categoria gir. A Gara del 04.12.2011 tra Busto 81 / Castellanzese C.U. n. 30 del CRL datato 06.12.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società BUSTO 81 Camp. 1° Categoria gir. A Gara del 04.12.2011 tra Busto 81 / Castellanzese C.U. n. 30 del CRL datato 06.12.2011 La società BUSTO 81 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la squalifica per sei gare a carico del giocatore CASUBALO Alessandro per aver scagliato il pallone in direzione dell’arbitro senza colpirlo e aver impedito all’arbitro il cammino appoggiando il petto contro il suo. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini rileva che dal rapporto arbitrale emerge che i fatti sono accaduti come si evince dalla descrizione dei fatti effettuata dal GS. Tuttavia alla luce dei criteri adottati dal Questa Commissione si ritiene di doverla, sia pur lievemente, mitigare. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo presentato RIDUCE la sanzione comminata a carico del calciatore CASUBALO Alessandro a cinque gare. Si dispone l’accredito della tassa.
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