COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. EDIARTIS CINGVLVM CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LORONI CRISTIAN SEGUITO GARA EDIARTIS CINGVLVM/SERRANA DEL 12.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. EDIARTIS CINGVLVM CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LORONI CRISTIAN SEGUITO GARA EDIARTIS CINGVLVM/SERRANA DEL 12.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore LORONI CRISTIAN, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un giocatore avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Ediartis Cingvlvm Calcio chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a divincolarsi, in occasione di un’azione di calcio d’angolo, dalla marcatura dell’avversario che lo stava trattenendo irregolarmente, finendo per colpirlo con una mano alla guancia in modo del tutto involontario.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Loroni per avere questi colpito, a mano aperta al viso, il giocatore della squadra avversaria con il quale si era spintonato in precedenza. Il colpo provocava al calciatore avversario una leggera ferita al labbro, ma lo stesso poteva, dopo le cure, riprendere regolarmente il gioco senza ulteriori conseguenze.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevato che il valore di prova privilegiata, nonché la precisione e l’intrinseca attendibilità degli atti ufficiali ed in particolare del referto arbitrale e delle successive dichiarazioni del direttore di gara, non lasciano dubbi circa la responsabilità del tesserato sanzionato, dovendo quindi essere disattese le affermazioni contrarie della reclamante, le cui perplessità sollevate in merito alla corretta interpretazione del gesto posto in essere dal Loroni, sono state fugate dalle dichiarazioni rese dall’ufficiale di gara in corso di giudizio, secondo le quali il calciatore si è reso responsabile di un atto di violenza in danno di un giocatore avversario;
• ritenuto che la condotta del Loroni vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Ediartis Cingvlvm Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Loroni Cristian a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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