COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO L’ALTRO SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 160,00 SEGUITO GARA L’ALTRO SPORT/BALLMASTERS DEL 5.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A CINQUE GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 9.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO L’ALTRO SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 160,00 SEGUITO GARA L’ALTRO SPORT/BALLMASTERS DEL 5.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DI CALCIO A CINQUE GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 9.11.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla società L’altro Sport la sanzione dell’ammenda di € 160,00 per il comportamento dei propri sostenitori nei confronti dei giocatori della squadra avversaria, per tutta la durata della gara, e nei confronti dell’arbitro, per tutto il secondo tempo.
Avverso detta decisione ha proposto rituale reclamo la società L’Altro Sport, deducendo la tenuità dei fatti ascritti ai propri sostenitori, peraltro occasionali e molto giovani, e chiedendo, pertanto, l’annullamento dell’ammenda applicata dal primo Giudice.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che poco dopo l’inizio della gara i sostenitori locali, una trentina circa, cominciarono ad insultare i calciatori della squadra ospite; dopo una sua decisione tecnica, gli stessi lo insultarono per due o tre minuti circa, senza null’altro.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi;
• ritenuto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro nell’espletata istruttoria, che hanno in parte ridimensionato la gravità dei fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, nonché sulla base dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio;
• visto l’art. 4, 3° comma, del Cgs.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla società L’Altro Sport e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 100,00 (cento/00).
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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