COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL PORTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL PORTO/ATLETICO NUMANA DEL 5.11.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 34 dell’11.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL PORTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL PORTO/ATLETICO NUMANA DEL 5.11.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 34 dell’11.11.2011) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 34, infliggeva all’A.S.D. Real Porto la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, a seguito dell’aggressione subita dall’arbitro ad opera di un calciatore della squadra locale. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Porto assumendo la non gravità di quanto realmente avvenuto e chiedendo, pertanto, l’aggiudicazione della gara con il risultato di 4 a 2 maturato sul campo al momento della sua sospensione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere sospeso definitivamente l’incontro, al trentatreesimo minuto del secondo tempo, a seguito dell’aggressione fisica posta in essere nei suoi confronti da un calciatore della squadra del Real Porto appena espulso e tale da non consentirgli di proseguirne la direzione, non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per farlo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata, alla luce dell’espletata istruttoria, l’aggressione fisica all’arbitro posta in essere da un calciatore dell’odierna reclamante, il quale, appena espulso, lo spintonava al petto, procurandogli anche dolore; • ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al trentatreesimo minuto del secondo tempo appare pienamente giustificata da quanto avvenuto sul campo ed in particolare dalla situazione creatasi a seguito del sopra descritto comportamento del calciatore del Real Porto; • rilevato pertanto che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione; • ritenuto che i comportamenti ascritti al ridetto tesserato, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro, gli hanno impedito di proseguire a dirigere la gara e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della stessa; • considerato, infine, che a norma dell’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva “Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5” ed ancora, che secondo l’art. 17, stesso Codice, “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara... è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3”. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Real Porto ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it