COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. CASP CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASP CALCIO/AGRARIA CLUB DEL 6.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 9.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. CASP CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASP CALCIO/AGRARIA CLUB DEL 6.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 67 del 9.11.2011) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver sospeso definitivamente l’incontro al trentesimo minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 500,00. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la S.S. Casp Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara, con conseguente sua ripetizione (rectius: recupero), e l’annullamento ovvero la riduzione dell’ammenda, ritenuta comunque eccessiva. A dire della reclamante non vi fu alcuna rissa, ma solo uno scontro verbale e fisico, peraltro limitato ad uno schiaffo, tra due giocatori avversari, senza null’altro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato di avere sospeso definitivamente l’incontro poiché, a suo giudizio, non vi erano più le condizioni per proseguirlo a causa dei comportamenti dei tesserati di entrambe le squadre. Ha riferito infatti di inseguimenti tra i calciatori e di accese discussioni tra loro, con il coinvolgimento anche delle rispettive panchine, nonostante il tentativo dei dirigenti presenti di riportare la calma in campo. Ha infine precisato che nessun sostenitore intervenne in alcun modo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che la gara venne sospesa perché il generale coinvolgimento delle due squadre in una rissa, impedì all’arbitro di proseguirla. Con i provvedimenti adottati sono stati sanzionati i comportamenti dei componenti le due squadre che per la loro intensità e persistenza, determinarono la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara. Ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione agli stessi fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco. Di tali comportamenti sono responsabili entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice Sportivo ad infliggere ad entrambe la sanzione della perdita della gara. Ed invero, a norma del 2° comma dell’art. 17 del Codice di giustizia sportiva la punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti che abbiano influito - come nel caso che occupa - sul regolare svolgimento di una gara risulti di entrambe. La Commissione ritiene, viceversa, di dover annullare la sanzione pecuniaria applicata alla reclamante, tenuto conto del comportamento collaborativo dei propri dirigenti e corretto dei propri sostenitori. P.Q.M. la Commissione, accoglie parzialmente il gravame come innanzi proposto dalla S.S. Casp Calcio e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda, confermando nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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