COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASS. AGRARIA CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASP CALCIO/AGRARIA CLUB DEL 5.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 67 del 9.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASS. AGRARIA CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASP CALCIO/AGRARIA CLUB DEL 5.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H“ (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 67 del 9.11.2011) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver sospeso definitivamente l’incontro al trentesimo minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 500,00. Avverso tali provvedimenti ha proposto tempestivo reclamo l’Ass. Agraria Club asserendo, anche avanti questa Commissione, che nell’occasione non vi fu una rissa, ma solo un pugno di un calciatore della Casp ad un avversario, sostenendo che, comunque, mai l’incolumità dell’arbitro fu in pericolo e che dopo alcuni minuti la gara avrebbe potuto essere regolarmente ripresa. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito, tra l’altro, che i dirigenti presenti si adoperarono al fine di riportare la calma in campo e che nessun sostenitore intervenne in alcun modo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilavata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo; • ritenuto che il disvalore dei fatti ascritti ai calciatori della reclamante possa ritenersi esaurito nella sanzione sportiva della perdita della gara inflitta dal primo Giudice alla società, tenuto conto del comportamento collaborativo dei propri dirigenti e corretto dei propri sostenitori. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’Ass. Agraria Club, così decide: - lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione sportiva della perdita della gara, per difetto di contraddittorio; - lo accoglie relativamente alla sanzione dell’ammenda, per l’effetto, annullandola. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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