COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORICI SIMONE SEGUITO GARA CRAL PALOMBINA VECCHIA/SAMPAOLESE DEL 31.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 36 del 16.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORICI SIMONE SEGUITO GARA CRAL PALOMBINA VECCHIA/SAMPAOLESE DEL 31.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 36 del 16.11.2011)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MORICI SIMONE, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive, per il comportamento dallo stesso tenuto ai danni di un avversario nel corso dell’incontro e, dopo l’espulsione ed a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso detta decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sampaolese, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta esagerata alla luce della condotta effettivamente tenuta dal calciatore.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata sono riportati negli atti del procedimento;
• rilevato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a tre distinti comportamenti del calciatore Morici: 1) espulsione per insulti ad un avversario, con il quale si prendeva anche a spinte; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro con espressioni offensive, ponendosi altresì petto contro petto; 3) richiesta di spiegazioni all’arbitro a fine gara, attendendolo davanti agli spogliatoi, prendendolo per la maglia e trattenendolo;
• ritenuto, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 19, 4° comma, del Cgs, che la sanzione minima complessiva è di cinque giornate di squalifica effettive.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese Calcio, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Morici Simone a cinque giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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