COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. BADIA TEDALDA AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: – AMMENDA DI € 500,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; – INIBIZIONE FINO ALL’11 GENNAIO 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE GALLI FABRIZIO; MERITO GARA BADIA TEDALDA/SAMMARTINESE DEL 13.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. BADIA TEDALDA AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI:
- AMMENDA DI € 500,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’;
- INIBIZIONE FINO ALL’11 GENNAIO 2012 INFLITTA AL DIRIGENTE GALLI FABRIZIO;
MERITO GARA BADIA TEDALDA/SAMMARTINESE DEL 13.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 500,00 all’U.S. BADIA TEDALDA;
- inibizione fino all’11 gennaio 2012 al sig. GALLI FABRIZIO, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, per reiterato comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, al termine dell’incontro.
Avverso dette decisioni ha proposto, con unico atto, rituale reclamo l’U.S. Badia Tedalda, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate.
A dire della reclamante:
- non vi erano estranei, ma solo tesserati, nello spazio antistante gli spogliatoi allorché l’arbitro ne uscì, peraltro dopo oltre un’ora dal termine dell’incontro;
- la leggera spinta al direttore di gara, potrebbe essere stata data da un calciatore che si apprestava ad uscire, ma senza null’altro;
- nessun atteggiamento intimidatorio da parte di chicchessia, il solo Galli, nell’occasione addetto agli ufficiali di gara ed ex arbitro, esortò il direttore di gara a fare presto poiché lo stesso si intratteneva con i presenti facendo considerazioni sull’esito dell’incontro e provocazioni di ogni tipo;
- non vi fu alcun inseguimento, ma solo lo stesso percorso stradale tra l’arbitro ed un familiare del Galli;
- nessuna responsabilità avrebbe la società riguardo al gesto irriguardoso che l’arbitro avrebbe subito, in auto, a quattro chilometri dal campo.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo;
• considerato che a norma dell’art. 65 delle NOIF le società debbono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara ed ancora, le società ospitanti ... sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi ... il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza;
• rilevato che il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori;
• ritenuto nel caso di specie, in base agli atti ufficiali che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, che il comportamento omissivo dei dirigenti del Badia Tedalda ed i fatti ascritti ai sostenitori risultano confermati nella loro obiettiva gravità;
• ritenuto altresì che le modalità e quindi la gravità delle ridette specifiche condotte giustificano appieno la misura della sanzione pecuniaria inflitta dal primo Giudice alla società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse;
• ritenuto che la condotta del sig. Galli Fabrizio si estrinsecò sostanzialmente in una smodata e reiterata protesta, priva tuttavia di concrete minacce nei confronti dell’arbitro.
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’U.S. Badia Tedalda in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- accoglie il gravame presentato dall’U.S. Badia Tedalda in merito alla sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Galli Fabrizio, per l’effetto, riducendola al 20 dicembre 2011, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa;
- respinge il reclamo presentato dall’U.S. Badia Tedalda in merito alla sanzione dell’ammenda, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
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