COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. DUE EMME AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AMATORI CORRIDONIA/DUE EMME DEL 12.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 30/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. DUE EMME AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AMATORI CORRIDONIA/DUE EMME DEL 12.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 500,00 all’A.S. DUE EMME per il comportamento tenuto dai propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro; - squalifica fino al 26 febbraio 2012 al calciatore NORI MAURO ai sensi del 2° comma dell’art. 3 del Codice di giustizia sportiva; - inibizione fino al 30 giugno 2014 al dirigente CONTI STEFANO, nell’occasione assistente arbitrale di parte, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S. Due Emme, chiedendo, anche avanti questa Commissione, applicarsi la sanzione del Nori all’effettivo responsabile, come individuato, ed una congrua riduzione delle altre sanzioni impugnate, ritenute comunque eccessive alla luce di quanto effettivamente accaduto. Deduceva, tra l’altro, la reclamante che: - alcuni tesserati, a fine gara, con comportamento certamente censurabile, attesero l’arbitro all’uscita dell’impianto sportivo per insultarlo, non escludendo che qualcuno l’abbia anche toccato come dallo stesso riferito; - il SUV che bloccò momentaneamente l’autovettura dell’arbitro non era di un proprio sostenitore, ma di un tifoso della squadra locale; - non vi era pericolo per l’incolumità dell’arbitro né quel clima di guerriglia dallo stesso descritto, tale da giustificare l’imprudente manovra effettuata da questi con la sua auto che, per poco, non investì alcuni presenti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito: - di essere stato, dopo il termine dell’incontro, insultato e spintonato dai sostenitori della Due Emme, che appositamente lo attesero fuori dall’impianto sportivo; - di essere stato, nell’occasione sopra descritta, dapprima spinto ed insultato da un giocatore della squadra ospite e poi colpito con una ginocchiata alle natiche da un sostenitore della Due Emme; - di essere stato bloccato da un SUV di un sostenitore della squadra ospite allorché a bordo della sua autovettura stava ripartendo e di essere stato tirato, dopo avergli aperto la portiera, per il braccio sinistro, dandogli anche dei colpi sulla vettura stessa; - che il Conti, alla fine del primo tempo, gli si avvicinò e lo insultò ripetutamente; dopo essere stato, per questo, allontanato, da fuori del recinto di gioco, continuò ad insultarlo per gran parte del secondo tempo; al termine della gara, rientrò in campo e, frapponendosi, lo insultò ancora; all’uscita, insultandolo di nuovo, si pose petto a petto contro di lui, correndogli poi dietro allorché egli lasciava definitivamente a bordo dell’auto l’impianto sportivo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentiti l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di una tassa per ciascun reclamo; • rilevato che, a seguito di quanto pubblicato in merito sul Com. Uff. nr. 75 del 23 novembre 2011 dal Comitato Regionale Marche, è cessata la materia del contendere in ordine alla sanzione applicata la capitano Nori Mauro; • rilevato che in punto di fatto risulta provata la responsabilità dei sostenitori dell’odierna reclamante, identificati con assoluta certezza dal direttore di gara, in ordine alle violazioni loro ascritte, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro; • ritenuto che insultare, spintonare e colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che le modalità della condotta posta in essere, nell’occasione, dai sostenitori ospiti non solo non consentono l’invocata riduzione della sanzione, ma fanno ritenere erronea la decisione impugnata per l’esiguità della stessa, derivandone, pertanto, un inevitabile inasprimento della sanzione applicata in prime cure; • ritenuto che al Conti, la cui pur deprecabile condotta si estrinsecò sostanzialmente in una grave e reiterata smodata protesta, priva tuttavia di ulteriori contenuti, possa applicarsi il beneficio della continuazione, stante l’identità del medesimo disegno criminoso. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S. Due Emme in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla sanzione applicata al capitano Noro Mauro, disponendo la restituzione della tassa reclamo; - accoglie il gravame presentato dall’A.S. Due Emme in merito alla sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Conti Stefano, per l’effetto, riducendola al 30 giugno 2012, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - respinge il reclamo presentato dall’A.S. Due Emme in merito alla sanzione dell’ammenda, disponendo incamerarsi la relativa tassa, rideterminando altresì la sanzione pecuniaria infliggendo alla ridetta A.S. Due Emme la sanzione dell’ammenda complessiva di € 1.000,00 (mille/00).
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