COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VISSO 1967 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VISSO/JUVENTUS CLUB TOLENTINO DEL 29.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G“ (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 26 del 2.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VISSO 1967 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VISSO/JUVENTUS CLUB TOLENTINO DEL 29.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G“ (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 26 del 2.11.2011) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver sospeso definitivamente l’incontro al quarantanovesimo minuto del secondo tempo, a seguito dell’aggressione e delle conseguenze del colpo subito da parte di un calciatore dell’A.S.D. Visso 1967 e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva, tra le altre, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a carico della società ospitante. Avverso detto provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Visso 1967 chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’omologazione del veritiero risultato della gara come maturato in campo. A dire della reclamante, l’arbitro avrebbe regolarmente concluso la gara, senza sospensione alcuna; ciò anche alla luce dell’analisi cronologica dei fatti come accaduti. E comunque, anche nel caso si dovesse ritenere vero il confuso ed inattendibile rapporto arbitrale, mancherebbero nel caso di specie quei requisiti richiesti dalla normativa federale vigente in materia per la sospensione definitiva dell’incontro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere sospeso definitivamente l’incontro per il dolore alla testa causatogli da un colpo ricevuto poco prima da parte di un calciatore del Visso. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione; • ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità fisica di portarlo a termine, a seguito delle conseguenze del colpo subito da parte di un tesserato dell’odierna reclamante, il quale impediva pertanto il regolare svolgimento della gara; • considerato infine che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva l’A.S.D. Visso risponde oggettivamente, ai fini disciplinari, della condotta dei propri tesserati. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Visso 1967 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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