COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. CASTELFRETTESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 SEGUITO GARA ATLETICO GALLO/CASTELFRETTESE DEL 20.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 75 del 23.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. CASTELFRETTESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 SEGUITO GARA ATLETICO GALLO/CASTELFRETTESE DEL 20.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 75 del 23.11.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’U.S. Castelfrettese A.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara. Avverso detta decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Castelfrettese A.S.D. chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante, dopo il termine della gara, quattro o cinque propri sostenitori si accodarono ad altre persone ed entrarono, come loro, nello spazio antistante gli spogliatoi; uno di questi aprì una porta e, nella convinzione di trovarsi davanti i propri giocatori, si complimentò con loro per il risultato positivo ottenuto sul campo, proferendo, invece, dette espressioni nei confronti della terna arbitrale che occupava lo spogliatoio: il tutto suscitando ilarità nei presenti, ma senza null’altro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che al termine dell’incontro due sostenitori della squadra ospite si presentarono nello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara: uno di loro entrò e cominciò a dileggiarli ma senza null’altro; gli stessi furono poi subito allontanati dall’addetto agli ufficiali di gara. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. I sostenitori dell’odierna reclamante risultano responsabili dei fatti come puntualmente descritti dall’arbitro nell’espletata istruttoria. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Castelfrettese A.S.D. e, per l’effetto, riduce la sanzione impugnata ad ammonizione. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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