COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTELDURANTE URBANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2012 APPLICATA AL DIRIGENTE SARAGA LUIGI SEGUITO GARA AVIS SASSOCORVARO/CASTELDURANTE URBANIA DEL 13.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTELDURANTE URBANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2012 APPLICATA AL DIRIGENTE SARAGA LUIGI SEGUITO GARA AVIS SASSOCORVARO/CASTELDURANTE URBANIA DEL 13.11.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 71 del 16.11.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. SARAGA LUIGI, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2012 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Casteldurante Urbania, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente, in quanto questi si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara, avvicinandosi a lui, ma senza mettergli le mani al petto né impedirgli di rientrare nello spogliatoio, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Saraga. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha espressamente escluso nella condotta posta in essere dal Saraga qualsivoglia intento o contenuto di violenza. Ha precisato che il ridetto dirigente, a fine gara, gli si mise davanti, spingendolo leggermente con le mani al petto, ma senza farlo indietreggiare; invitato a smetterla, gli appoggiava il petto sul suo, spingendolo ma senza farlo arretrare; nel frattempo lo insultava volgarmente. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa il proposto gravame fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Infatti, l’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Saraga, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di ulteriori e diversi contenuti, soprattutto violenti. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Casteldurante Urbania, riduce la sanzione dell’inibizione del dirigente Saraga Luigi al 20 gennaio 2012. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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