COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. AGUGLIANO POLVERIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PETRELLA MASSIMILIANO SEGUITO GARA ARGIGNANO/AGUGLIANO POLVERIGI CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 30.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S.D. AGUGLIANO POLVERIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PETRELLA MASSIMILIANO SEGUITO GARA ARGIGNANO/AGUGLIANO POLVERIGI CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 30.11.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PETRELLA MASSIMILIANO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un giocatore avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Agugliano Polverigi chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe agito al fine di difendersi dall’aggressione subita ad opera di un giocatore avversario.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta del Petrella vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva e che alla stessa vada applicata l’invocata attenuante;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Agugliano Polverigi e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Petrella Massimiliano a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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