COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BELMONTE PICENO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA BELMONTE PICENO/PIANE DI MONTEGIORGIO DEL 3.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 39 del 7.12.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. BELMONTE PICENO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA BELMONTE PICENO/PIANE DI MONTEGIORGIO DEL 3.12.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 39 del 7.12.2011)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore RICCI SERGIO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per la condotta da questi posta in essere, durante ed al termine della gara, nei confronti di un giocatore avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Belmonte Piceno, dolendosi dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiedendone una congrua riduzione.
A dire della reclamante infatti, il Ricci avrebbe reagito ad un’offesa dell’avversario, senza tuttavia mai toccarlo.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Ricci per avere offeso un avversario. Successivamente, il ridetto calciatore cercava il contatto con il medesimo avversario, reiterando in tale atteggiamento anche a fine gara, non riuscendovi in entrambe le occasioni poiché trattenuto.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame possa essere accolto solo in parte.
Secondo la normativa federale vigente, per la sussistenza di un atto violento sanzionabile, si richiede l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e l’intenzionale aggressività sul piano dell’elemento psicologico.
Con riferimento al caso di specie, nella condotta ascritta al Ricci non appaiono sussistenti detti requisiti.
La Commissione pertanto reputa commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per due gare effettive.
P.Q.M.
la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Belmonte Piceno e, per l’effetto, riduce a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Ricci Sergio.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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