COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO 99 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ISIDORI MARCO SEGUITO GARA ATLETICO 99/NUOVA MOGLIANO DEL 19.11.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 31 del 23.11.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 14/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. ATLETICO 99 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ISIDORI MARCO SEGUITO GARA ATLETICO 99/NUOVA MOGLIANO DEL 19.11.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 31 del 23.11.2011)
Con il Com. Uff. indicato in epigrafe il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Macerata infliggeva al calciatore ISIDORI MARCO, asseritamente tesserato in favore della reclamante, la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara, per essere stato espulso e per il comportamento da questi tenuto successivamente nei confronti dell’arbitro.
Contro tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico 99, assumendo l’involontarietà del gesto del calciatore nei confronti del direttore di gara, nel contesto di tensione e di confusione venutosi a creare.
Il reclamo non merita accoglimento.
La tesi difensiva della società reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili, riferendo che all’atto del provvedimento di espulsione, il calciatore Isidori tenne nei suoi confronti un comportamento gravemente irriguardoso e lo minacciò.
La condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di cinque giornate di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo.
Il reclamo pertanto va respinto.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico 99 e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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